ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere eseguita presso il procuratore all’indirizzo risultante dall’albo, anche in assenza di rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.
L’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore, infatti, ha solo la funzione di indicare lo studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo della notificazione.
Così si è espresso il Tribunale di Torino, in persona del giudice dott. Edoardo Di Capua, con sentenza n.2723 del 23/04/2013, uniformandosi all’ormai consolidato orientamento della Cassazione (cfr.Cass. civile, sez. II, 01 luglio 2005, n. 14033 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; in senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima cfr. anche: Cass. civile 1 dicembre 2003 n. 18350; Cass. civile 15 settembre 2003 n. 13524).
L’adito Giudicante ha precisato viepiù come la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l’elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.
Il Tribunale di Torino, con tale pronuncia si è uniformato ai principi di recente espressi dalle Sezioni Unite, con sentenza n.14935 del 06/09/2012, già oggetto di pubblicazione sulla rivista, che aveva affermato che: “ai fini della accertata tardività dell’impugnazione proposta con atto notificato al difensore oltre trenta giorni della notifica della sentenza, è irrilevante il precedente tentativo non andato a buon fine per non aver l’ufficiale giudiziario reperito il difensore nel luogo indicato dall’istante a causa dei trasferimento dello studio in altra via della stessa città, sul rilievo che: – il difensore non ha alcun obbligo giuridico di comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del suo studio; – ai fini della notifica rileva il domicilio reale del procuratore”.
Da tanto ne consegue la regola per cui, l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avvocato prescinde dall’effettiva ubicazione dello stesso.
Costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo della notificazione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 19870/12 R.G. ;
promossa da:
ALFA in liquidazione;
-PARTE APPELLANTE-
contro:
GAMMA SRL, già BETA;
-PARTE APPELLATA-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (su foglio allegato a verbale di udienza in data 11.01.2013):
“Voglia Ill.mo Tribunale di Torino, ogni avversaria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare per tutte le ragioni esposte nel foglio di deduzioni facenti parte integrante del verbale di udienza del 7 dicembre 2012 rigettare la avversa domanda di improcedibilità dell’impugnazione;
in via preliminare nel merito, rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le prove così come richieste e precisate innanzi al G.D.P. di Moncalieri con note autorizzate (udienza del 24.10.2011), nonché, qualora il Giudice ritenga, in base al proprio prudenziale apprezzamento, di valutare le prove acquisite (perizia Geom. R. in atti, perizia C.C. in atti e documentazione fotografica), ammettere CTU atta ad accertare l’esistenza dei vizi e difetti e quantificare il conseguente danno;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello dedotti accertare e dichiarare illegittimo , nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto; accertare e dichiarare l’esistenza dei vizi e difformità come in atti; condannare anche in via riconvenzionale l’appellata al risarcimento del danno che risulterà di giustizia della espletanda istruttoria, con vittoria di spese.“
Per la parte appellata (a verbale di udienza in data 11.01.2013 ed in comparsa di risposta in grado di appello):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato che la notifica dell’atto di appello è avvenuta oltre il termine di sei mesi di cui all’art.327 cpc, dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione;
NEL MERITO: respingere in ogni caso l’atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n. 581/11 del Giudice di Pace di Moncalieri;
IN OGNI CASO: condannare l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sentenza e successive occorrende.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa in fatto
1.1. Con atto di citazione datato 26.07.2010 ritualmente notificato, la società ALFA SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. b.f., ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Moncalieri la società BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2010 emesso dal Giudice di Pace di Moncalieri su richiesta della predetta società BETA S.r.l. chiedendo:
-di accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-di accertare e dichiarare l’esistenza dei vizi e difformità indicati nella narrativa dell’atto di citazione e, per l’effetto, anche in via riconvenzionale
– di condannare la convenuta al risarcimento del danno risultante di giustizia.
1.2. Si è costituita la parte convenuta opposta società BETA S.r.l., in persona del responsabile amministrativo legale rappresentante pro tempore sig.ra c.m., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo:
– in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
– in via principale, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
– in via riconvenzionale, il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e diritto.
1.3. Con ordinanza datata 04.04.2011 il Giudice di Pace ha respinto le istanze istruttorie delle parti ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.4. Il Giudice di Pace di Moncalieri, con Sentenza n. 581/11 datata 15.12.2011, depositata in data 16.12.2011, ha pronunciato il seguente dispositivo:
” RESPINGE l’opposizione proposta dalla ALFA S.r.l.
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 620/2010 emesso dal Giudice di Pace di Mancalieri in data 01.06.2010, dichiarandolo valido, efficace ed esecutivo.
DICHIARA TENUTA e Condanna la ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore in favore della BETA S.r.l. della somma di 520,29, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre spese di lite per il procedimento ingiuntivo R.G. 578/2010.
RESPINGE la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice in opposizione.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in favore della convenuta opposta le spese di lite liquidate in complessivi 580,50 ( di cui 400,00 a titolo di diritti, 142,00 a titolo di onorari ed 38,50 per esposti ) oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 12,50%”
1.5. Con atto di citazione datato 14.06.2012 notificato in data 21.06.2012, la società ALFA S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B. f., ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la società BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino, chiedendo:
in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi:
– di accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
– nel merito, di accertare e dichiarare l’esistenza dei vizi e le difformità;
– di condannare l’appellata al risarcimento del danno che risulterà di giustizia dalla espletanda istruttoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa ed RA come per legge.
La parte appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea ed ingiustificata conferma del decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Moncalieri n. 620/2010 per
– estinzione del diritto di garanzia ex art. 1495, comma 1 c.c.;
– mancanza di idonea prova del dolo relativamente al vizio occulto;
2) Erroneo e ingiusto rigetto della domanda riconvenzionale;
3) Omessa motivazione sull’eccezione d’inadempimento;
4) Erroneo rigetto delle istanza istruttorie.
1.6. Si è costituita la parte appellata società GAMMA S.r.l., già BETA S.r.l., in persona del responsabile amministrativo legale rappresentante pro tempore sig.ra C.M., depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo la tardività della notifica dell’appello, avvenuta oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cpc e la conseguente improcedibilità dell’impugnazione e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. All’udienza in data 11.01.2013 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art.190, 1° comma, cpc, richiamato dall’art.352, comma 1°, cpc.
2. Sull’eccezione proposta dalla parte appellata di tardività dell’appello proposto dalla società ALFA S.r.l. in liquidazione.
2.1. Come si è detto, la parte appellata costituita ha preliminarmente eccepito che la notifica dell’atto di appello da parte della società ALFA S.r.l. in liquidazione è avvenuta oltre il termine di sei mesi di cui all’art.327 cpc.
L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, l’art.327, 1° comma, cpc (come modificato dalla Legge n.69/2009) disciplina la “decadenza dall’impugnazione“, prevedendo testualmente quanto segue:
“Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi anno dalla pubblicazione della sentenza” , ossia dalla data del suo deposito in Cancelleria.
2.3. Nel caso di specie, la società ALFA S.r.l. in liquidazione ha notificato l’atto di citazione in appello alla società BETA S.r.l. (ora società GAMMA ITALIA S.r.l.) presso lo studio dell’Avv. S. C. in Torino via (omissis) soltanto in data 21.06.2012 e, quindi, successivamente al decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 16.12.2011, quando ormai quest’ultima era passata in giudicato.
2.4. E’ ben vero che la parte appellante ha tentato una precedente notifica dell’atto di citazione in appello presso il precedente studio dell’Avv. S. C. in omissis in data 15.06.2012.
Senonché, la notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere eseguita presso il procuratore all’indirizzo risultante dall’albo, anche in assenza di rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.
L’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore, infatti, ha solo la funzione di indicare lo studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo della notificazione.
Secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, infatti, la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l’elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 01 luglio 2005, n. 14033 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; in senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima cfr. anche: Cass. civile 1 dicembre 2003 n. 18350; Cass. civile 15 settembre 2003 n. 13524).
2.5. La parte appellante ha dedotto:
– che, nell’ipotesi di un primo tentativo di notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, abbia avuto esito negativo, il notificante può, di propria iniziativa e senza adire il giudice, richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole lasso di tempo (necessario, secondo la comune diligenza, ad accertare il nuovo recapito della controparte), ancorché successivo alla scadenza del termine di impugnazione, si considera utilmente attivato alla data della prima delle richieste di notificazione;
– che tale principio ben si attaglia alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla non linearità del comportamento del difensore della appellata che, pur avendo comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 28.2.2011 l’avvenuto trasferimento del proprio studio professionale da un luogo ( omissis) all’altro ( omissis ), valevole unicamente per fini di rilevanza deontologica, ha tuttavia omesso di ribadirlo nel corso del procedimento incardinato presso il Giudice di Pace di Moncalieri risultando in atti ancora persistente alla data della pubblicazione della sentenza (16.12.2011), oggi appellata, l’elezione di domicilio in omissis, e per di più nel successivo atto di precetto notificato in data 22.03.2012 all’appellante (doc. 1 atto di precetto) riconfermare la delega rilasciata in data 15.5.2010 a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ove l’appellata aveva eletto autonomamente domicilio in omissis (doc. 2 decreto ingiuntivo);
– che, in un siffatto contesto, l’esito negativo della notificazione trova ampia giustificazione nel ragionevole e prudenziale convincimento, ingenerato dalla omessa comunicazione nel corso del procedimento innanzi al Giudice di Pace della nuova elezione di domicilio nonché dalla successiva conferma riportata nell’atto di precetto, che per tale procedimento persistesse l’elezione di domicilio in omissis;
– che, inoltre, qualora nel mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, a cui rimanda anche l’atto di precetto, fosse stato eletto domicilio presso lo studio legale dell’Avvocato S.C., sarebbe stato onere dell’appellante verificare l’effettiva ubicazione di detto studio legale ma, essendo riportata semplicemente la dicitura “
eleggendo domicilio in omissis“, tale elezione di domicilio dev’essere considerata autonoma e pertanto il procuratore costituito, ammesso e concesso che la controparte intendesse eleggere nuovo domicilio, avrebbe dovuto comunicarlo;
– che, infine, nella procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo non viene ricompresa nel mandato la facoltà di cambiare domicilio da parte del procuratore, dovendo pertanto ritenersi non valida ovvero affetta da vizio la nuova elezione di domicilio richiamata nell’atto di precetto riportante il nuovo indirizzo e attuata di sua sponte dal procuratore dell’appellata.
I suddetti rilievi non possono condividersi.
Invero, nella procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20.05.2010 presso il Giudice di Pace di Moncalieri, la sig.ra C. M., in qualità di responsabile amministrativo e legale rappresentante pro tempore della società BETA S.r.l. ha delegato l’Avv. S. C. a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado (e, dunque, anche in grado di appello) eleggendo domicilio in omissis ossia, come chiarito dall’intestazione nell’epigrafe del ricorso stesso, “presso lo studio dell’Avv. S. C.”.
Com’è noto, l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avvocato prescinde dall’effettiva ubicazione dello stesso.
Si deve poi ribadire che la notificazione presso il domicilio dichiarato che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere eseguita presso il procuratore all’indirizzo risultante dall’albo, finanche in assenza di rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, costituendo onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo della notificazione; nel caso di specie, il primo tentativo di notifica ha dunque avuto esito negativo per ragioni imputabili al solo notificante.
Del resto, l’Avv. S. C. aveva trasferito il proprio da Torino omissis fin dal 28.02.2011 (cfr. la dichiarazione del Consiglio dell’Ordine degli Avocati di Torino prodotta dalla parte appellata sub doc. 1) e, dunque, ben 16 mesi prima della notificazione dell’atto di citazione in appello, ragion per cui la parte appellante aveva tutto il tempo per accertare il luogo corretto della notificazione.
Infine, nell’atto di precetto prodotto dalla stessa parte appellante sub doc. 1) la società GAMMA S.r.l. (già BETA S.r.l.) aveva espressamente dato atto di essere elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. S.C. (attualmente già trasferito) in via Lamarmora n. 39.
2.6. Pertanto, l’appello dev’essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto con atto di citazione notificato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art.327 cpc.
2.Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell’inammissibilità dell’appello e della conseguente soccombenza della parte appellante, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellata costituita le spese processuali del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in conformità dell’art.9 D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n.140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).
PQM
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 19870/12 R.G. promosso dalla la società ALFA S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B.F. (parte appellante) contro la società GAMMA S.r.l. (già BETA S.r.l.) in persona del responsabile amministrativo legale rappresentante pro tempore sig.ra C. M. (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara inammissibile l’appello proposto avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Moncalieri n. 581/11 datata 15.12.2011, depositata in data 16.12.2011, essendo stato proposto con atto di citazione notificato successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art.327 cpc.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante società ALFA S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata costituita le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 1.014,62= (di cui Euro 1.000,00= per compensi ed il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 16 aprile 2013.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sent. n. 2723/2013 depositata in data 23 aprile 2013
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Numero Protocolo Interno : 396/2013