ISSN 2385-1376
Testo massima
La sentenza che accerti la collocazione privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare non può essere assoggettata all’imposta proporzionale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, in quanto quest’ultima si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti e non a quelle che accertano solo il grado di collocazione distributiva, in mancanza si genererebbe una vietata duplicazione d’imposta.
Con la sentenza n. 21310 del 18/09/2013 la Corte di Cassazione delinea l’ambito di applicazione dell’imposta proporzionale ai provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale di cui all’art. 8 comma 1, lett. c), Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/86, precisando che detta norma si applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di credito e non a quelle, come nel caso di specie, che hanno natura dichiarativa del carattere privilegiato del credito già ammesso al passivo.
L’applicazione di detta norma, indiscriminatamente a tutte le sentenze aventi contenuto patrimoniale, senza operare alcuna distinzione, potrebbe generare una moltiplicazione di imposta non consentita nel nostro ordinamento.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 22383/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
alfa
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/26/07 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21 marzo 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2013, dal Consigliere Dott.;
Svolgimento del processo
Con l’impugnata sentenza n. 43/26/07, depositata il 18 gennaio 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione n. 176/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso della contribuente (APNAL) avverso l’avviso di liquidazione n. Prot. 29625 Cron. 463 che aveva assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza del Tribunale che aveva deciso la collocazione privilegiata di un credito già ammesso a passivo fallimentare.
Secondo la CTR, la sentenza era da tassarsi in misura fissa perchè la stessa non aveva accertato un diritto di credito.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell’art.360 cpc, comma 1, n. 3, per “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art.40, e dell’art.8 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con riferimento alla nota 2 in calce al cit. art.8 prima parte tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986”, deducendo, a riguardo, che la sentenza tassata, “avendo natura meramente dichiarativa” del carattere privilegiato del credito ammesso al passivo, doveva scontare l’imposta di registro in misura proporzionale à sensi dell’art.8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui alle sentenze “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” deve applicarsi l’aliquota dell’1%;
non potendosi, invece, applicare, concludeva l’Agenzia delle Entrate, il combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art.40, e Nota II al cit. art.8 Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva il pagamento in misura fissa solo per le sentenze di condanna a corrispettivi soggetti a IVA. Il quesito era: “Il limite dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle sentenze con cui viene disposto il pagamento di corrispettivi ovvero di prestazioni soggette a IVA opera solo in relazione agli specifici atti indicati nella nota II in calce all’art.8, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale alla sentenza di mero accertamento e, in particolare, alle sentenze con cui viene ammesso un credito al passivo fallimentare”.
Il motivo è infondato.
Secondo questa Corte, l’art.8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, s’applica esclusivamente alle sentenze ricognitive di crediti, non a quelle che accertano il grado di collocazione distributiva, che in effetti nulla aggiungono rispetto al credito in precedenza accertato; invero, se non fosse così, potrebbe realizzarsi una vietata duplicazione o triplicazione d’imposta; per es., nella fattispecie pervenuta all’esame, l’ammissione del credito al passivo fallimentare è avvenuta sulla scorta di titoli giudiziali, decreti ingiuntivi, che avevano già scontato l’imposizione in misura proporzionale, à sensi del ridetto art.8, comma 1, lett. c), Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. sez. trib. n. 10588 del 2007).
2. Poichè il richiamato orientamento si è formato dopo l’introduzione della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 557/2013