ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esistenza di ingenti disponibilità economiche risultante da conto corrente costituisce di per sé elemento di prova grave, precisa e concordante, tale da giustificare il ricorso dell’ente impositore all’avviso di accertamento.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8833 del 16 aprile 2014 in materia di avvisi di accertamento.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello della C.T.R. siciliana che aveva confermato la legittimità di alcuni avvisi di accertamento loro indirizzati, ma al tempo stesso aveva ridotto del 70% il reddito determinato ai fini impositivi dall’Agenzia delle Entrate e calcolato sulla base di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sui c/c intestati ai ricorrenti medesimi.
Nella sua pronuncia, la C.T.R. aveva evidenziato come la rilevazione fatta sulla base delle movimentazioni bancarie, se non supportata dalla presenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non potesse da sola costituire prova ma al più rappresentare una mera presunzione; peraltro, la presenza di tali movimentazioni non lasciava escludere del tutto l’esistenza di redditi non dichiarati e soggetti ad imposta.
Seguendo tale iter logico, la Commissione aveva eseguito una rideterminazione in via equitativa del reddito imponibile pari al 30% di quanto accertato negli atti impositivi contestati ai contribuenti.
Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha accolto il ricorso ritenendo che la C.T.R. avesse erroneamente annullato in parte un atto impositivo degradando a mere presunzioni le disponibilità sospette sul conto del contribuente.
Nella sentenza impugnata, la Suprema Corte ha rilevato la presenza di vizio di motivazione ai sensi degli artt. 360, n. 5 e 366-bis c.p.c. – dal momento che la C.T.R. da un lato ha negato l’efficacia probatoria degli accertamenti bancari e dall’altro ha effettuato la rideterminazione equitativa proprio sulla base di quegli stessi accertamenti – e si è spinta oltre, volendo una volta di più ribadire come gli elementi desunti dalle rilevazioni contabili possano legittimamente svolgere una funzione giustificativa per gli atti impositivi, spostando così l’onere della prova in capo al contribuente.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7719-2009 proposto da:
VG MM elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– RICORRENTI –
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PATTI;
– INTIMATI –
NONCHÉ DA:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
VG e MM elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– CONTRORICORRENTI AL RICORSO INCIDENTALE
NONCHÈ CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PATTI;
– INTIMATO
avverso il provvedimento n. 129/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 30/09/2008;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi MM e VG hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, avverso sentenza della CTR Sicilia, sez. staccata Messina, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso avvisi di accertamento IRPEF, ILOR , CSSN e tassa per l’Europa, riducendo del 70% il reddito accertato; la pretesa impositiva scaturiva da una verifica svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della ” MG srl” (della quale la M era socia), nel corso della quale i verificatori avevano eseguito accertamenti sui c/c bancari intestati ai contribuenti; in particolare la CTR, rigettata la richiesta di nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione e per illegittima acquisizione di dati bancari, rilevava che gli accertamenti in questione erano basati esclusivamente sulle movimentazioni bancarie, che tuttavia, non essendo accompagnate da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, costituivano presunzioni semplici ma non potevano assurgere al rango di prove; ciò nonostante, la CTR affermava di non potere escludere del tutto l’esistenza di un maggior reddito imponibile, e riteneva equo ridurre del 70% i redditi accertati.
L’Agenzia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i PRIMI TRE MOTIVI del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, i contribuenti hanno censurato la sentenza impugnata, con riferimento ai nn. 1), 3) e 5) dell’art. 360, in quanto il giudice tributario, pur ritenendo inidonee le espletate indagini bancarie a sorreggere l’accertamento, ha determinato in via equitativa, senza alcuna ulteriore motivazione e senza basarsi su altre prove, il reddito dei contribuenti nel 30% dell’accertato.
La censura è fondata, in riferimento all’art. 360 cpc n. 5.
La motivazione della sentenza è infatti incongrua, in quanto, da un lato, svaluta completamente la rilevanza degli accertamenti bancari, e, dall’altro, ridetermina, proprio sulla base dei dati bancari, il reddito dei contribuenti nel 30% di quanto accertato dall’Ufficio.
Con il QUARTO MOTIVO i ricorrenti principali hanno dedotto la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, dolendosi del rigetto del motivo di appello con il quale avevano censurato la mancata allegazione agli accertamenti impugnati del richiamato pvc a carico della società MG srl.
Siffatto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato l’esatto tenore del motivo di appello disatteso dalla Commissione tributaria regionale.
Con il ricorso incidentale l’Agenzia, denunziando vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che la CTR ha illogicamente ritenuto che gli elementi forniti dall’Ufficio (in particolare i dati risultanti dai c/c bancari) non fossero sufficienti a giustificare l’accertamento, senza considerare che l’esistenza di ingenti disponibilità economiche risultanti dai c/c costituiva, di per sé, elemento di prova grave, precisa e concordante, tale da giustificare il ricorso al metodo di accertamento concretamente utilizzato.
Il motivo, ammissibile in quanto è ravvisabile -nella parte finale del mezzo- il momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis, è fondato.
Sussiste, invero, il denunziato vizio di motivazione illogica, considerato che la valutazione del giudice di merito riguardo al valore al più indiziario degli accertamenti bancari appare gravemente erronea.
In conclusione, pertanto, vanno accolti i primi tre motivi del principale ed il motivo di ricorso incidentale, mentre va dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il quarto; accoglie il motivo di ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2014.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 268/2014