ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia fallimentare gli atti posti in essere dal curatore senza l’autorizzazione di cui all’art. 35 della legge fallimentare, ampliativa dei poteri allo stesso spettanti nello svolgimento di attività negoziali, sono affetti da annullabilità e non da nullità.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta, Pres. Di Iasi Rel. Greco, con sentenza n. 13242, depositata il 26.06.2015.
Nel caso di specie, il Fallimento della S.a.s. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo nei due giudizi, riuniti in appello, promossi avverso gli avvisi di accertamento ai fini IVA ed IRAP. In particolare, la CTR aveva ritenuto che la proposizione del ricorso fosse tardiva, “non potendosi considerare il termine per l’impugnazione sospeso per novanta giorni per effetto della presentazione, da parte del curatore, della domanda di accertamento con adesione“.
In sostanza, con il provvedimento impugnato, la CTR aveva affermato che, risultando l’attività del curatore compresa fra quelle che richiedono la preventiva autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 35 l.f., dalla mancanza della predetta autorizzazione conseguisse “la nullità della procedura di accertamento con adesione, con l’evidente effetto sul termine per proporre il ricorso che resta, quindi, quello previsto di sessanta giorni dalla notifica degli atti d’accertamento“.
La Suprema Corte, nel disporre l’accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR della Lombardia, accertando che nel caso de quo non si fosse invero determinata la nullità del procedimento di accertamento con adesione, derivando dalla presentazione dell’istanza da parte del curatore la sospensione del termine, con conseguente tempestività della successiva presentazione del ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice Tributario.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che la CTR, ricondotta l’attività del curatore “all’ambito di attività in relazione alle quali l’art. 35 l.f. richiede un provvedimento del giudice delegato per l’integrazione dei poteri negoziali del curatore” medesimo, avesse poi errato nel ritenere che “dalla mancanza di autorizzazione, riscontrata nella specie, discendesse la nullità della procedura dell’accertamento con adesione, e quindi, per il caso in esame, che non si producesse la sospensione, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, del termine per l’impugnazione dell’avviso prevista al D. Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3“.
In conclusione, richiamando un orientamento ormai consolidato, il Giudice di legittimità ha chiarito che “la mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dalla L. Fall., art. 35, ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale, importa, non già la nullità dei negozi posti in essere, ma l’annullabilità dei medesimi, che, essendo il citato art. 35, dettato nell’interesse dell’amministrazione fallimentare, può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 1441 c.c., unicamente da quest’ultima” .
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 382/2015