ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la significativa pronuncia in commento (sentenza n. 14189 del 5 giugno 2013), la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione conferma l’orientamento, da anni seguito dal Giudice delle leggi, in ordine all’interpretazione da dare all’obbligo di motivare gli atti tributari che, alla luce del regime introdotto dall’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, può essere adempiuto anche per relationem.
Si premette brevemente che l’obbligo di motivazione prescritto dal legislatore in materia di atti tributari risponde alla specifica ratio di rendere il contribuente consapevole delle ragioni per cui si procede nei suoi riguardi, rendendo possibile il difendersi dalle accuse che gli vengono mosse.
In altre parole, l’obbligo di motivazione altro non è se non corollario del diritto di difesa costituzionalmente sancito, garantito al cittadino anche in materia fiscale.
Nel caso di specie la Cassazione era stata investita del ricorso del contribuente che lamentava, preliminarmente, l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato il 10.11.2005, perché manchevole di adeguata motivazione.
La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti ritenuto che il mero riferimento, contenuto nell’avviso di accertamento, all’atto cui si rimandava ai fini di motivare lo stresso per relationem (nel caso in esame si trattava del processo verbale della Guardia di Finanza), fosse sufficiente ad adempiere all’obbligo legislativo prescritto.
La Corte di Cassazione invece, ribadisce in questa occasione quanto già sostenuto in passato, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, e riaffermando il seguente principio di diritto: “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti ( oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie o sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente- ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale- di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 1906/2008;, n. 15842/2006, n. 26119/2005).
Alla luce di tale chiaro principio, confermato in diverse pronunce di Cassazione, affinché l’avviso di accertamento notificato fosse legittimo sotto il profilo relativo all’obbligo motivazionale, l’atto richiamato doveva essere notificato contestualmente, o quantomeno l’avviso avrebbe dovuto riprodurne il contenuto essenziale, non rilevando affatto ai fini del decidere, la circostanza che il contribuente conoscesse il contenuto dell’atto richiamato per altre vie.
La Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto far proprio il consolidato orientamento del Giudice delle leggi e accogliere l’eccezione di nullità sollevata dal contribuente, non risultando condivisibile la irrilevante e apodittica motivazione proposta dalla Commissione, secondo cui il contribuente si era potuto difendere dalle accuse perché aveva comunque avuto modo di entrare in possesso del processo verbale della Guardia di Finanza di Brescia.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.L.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n.41/66/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione n. 66, in data 26.01.2009, depositata il 23 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentiti, per il ricorrente, l’Avv. Ugo Mancusi per delega del difensore, nonchè per l’Agenzia l’Avv. Lorenzo D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza, n. 41/66/2009, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 66 il 26.01.2009 e DEPOSITATA il 23 febbraio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e dichiarato legittimo l’avviso di accertamento impugnato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad IVA dell’anno 2000, è affidato a più mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, sia per violazione e falsa applicazione di Legge, sia pure, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi della controversia.
3 – L’intimata Agenzia, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Motivi della decisione
4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo grado, – che aveva accolto il ricorso del contribuente per insussistenza dei presupposti impositivi, – ritenendo e dichiarando, per un verso, che l’accertamento era a ritenersi legittimo e, sotto altro profilo, anche fondato, avuto riguardo al fatto che le annotazioni contenute nella rubrica telefonica, acquisita dalla Guardia di Finanza, in sede di verifica presso altra azienda, e le risultanze del pvc, costituivano elementi idonei per ritenere che la pretesa fiscale, nel merito, fosse fondata.
La questione relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento, riproposta dal ricorrente in questa sede, avuto riguardo agli effetti, connessi al relativo eventuale accoglimento, va esaminata preliminarmente.
La stessa sembra potersi risolvere sulla base del principio secondo cui “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 1906/2008, n. 15842/2006, n. 26119/2005).
4 bis – Nel caso, trattandosi di avviso di accertamento notificato il 10.11.2005, l’Ufficio avrebbe dovuto attenersi al trascritto principio, e quindi ha errato la CTR a disattendere, malgrado costituissero circostanze incontroverse sia l’omessa allegazione del pvc e degli allegati sia pure la mancata riproduzione del relativo contenuto, la specifica eccezione di nullità sollevata dal contribuente, sulla base della irrilevante ed apodittica motivazione che il V. era “comunque entrato in possesso del processo verbale della guardia di finanza di Brescia ed ha potuto difendersi dalle accuse che lo riguardavano”.
5 – La decisione impugnata, decidendo ed argomentando nei termini esplicitati, ha, dunque, fatto malgoverno dei richiamati principi.
6 – Ritiene, quindi, il Collegio che vada accolto l’undicesimo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri e che, in relazione al motivo accolto, vada cassata l’impugnata sentenza.
7 – Il Giudice del rinvio che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013
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