L’atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dall’art. 163, comma 3 n. 3 e (soprattutto) 4 cpc, tra i quali la determinazione dell’oggetto della domanda, ma soprattutto l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. L’atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Marcello Buscema, con la sentenza n. 1171 del 18.06.2019.
Nell’ambito di una controversia fra una società ed una banca, in riferimento all’azione di accertamento negativo proposta dalla correntista, l’Organo giudicante si è soffermato sui contenuti della citazione, ritenuta difettosa dei requisiti di specificità e concretezza.
In particolare, nel caso di specie, la difesa attorea è stata basata su un libello contenente un’ampia esposizione in diritto sul fenomeno dell’usura, sull’anatocismo, sulla commissione di massimo scoperto e sugli altri costi del rapporto bancario quali espressione del TAEG cui raffrontare il tasso soglia, per poi affrontare tali problematiche rispetto al rapporto bancario dell’attore in appena quattro righe, dove si legge “nel caso che ci occupa, come precisamente indicato nella relazione tecnica di parte, la banca ha violato, sin dall’origine, la normativa antiusura, superando spesso il tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento“.
Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione con il disposto normativo dell’art. 163, comma 3 n. 3 sul contenuto dell’atto di citazione.
Il mero richiamo ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte, non soddisfa i requisiti di validità della citazione: il rinvio a documentazione esterna all’atto, di contro, assolve la funzione di specificare tecnicamente quanto già contiene il libello della citazione, così da validare la fondatezza delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto in esso contenuti, ma non certo quello di sostituirsi interamente ai suoi contenuti.
Nel merito, tuttavia, il Giudice ha ritenuto infondata la domanda della correntista, riprendendo il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui incombe sull’attore la prova non solo dell’avvenuto pagamento di somme nel rapporto con la banca, ma anche della “inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa.
Pertanto, la domanda di accertamento negativo proposta dalla società è stata respinta, con condanna alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ATTORE HA L’ONERE DELLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI PRIMARI
TALE MANCANZA NON È COLMABILE ATTRAVERSO L’ALLEGAZIONE IMPLICITA DELLA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2019 | n.3869
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-lattore-ha-lonere-della-specifica-allegazione-dei-fatti-primari
UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI: ONERE DI REITERARE LE RICHIESTE ISTRUTTORIE IN MODO SPECIFICO
IL RICHIAMO GENERICO AL CONTENUTO DEI PRECEDENTI ATTI DIFENSIVI È INAMMISSIBILE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 07.01.2019 | n.29
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/udienza-precisazione-conclusione
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-nulla-la-domanda-che-rinvia-a-relazione-tecnica-senza-lindicazione-delle-singole-rimesse
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