ISSN 2385-1376
Testo massima
La mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione nell’atto di citazione comporta nullità della stessa ai sensi del citato art. 164, 1° comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 164, 2° comma, c.p.c., il Giudice, rilevata la nullità della citazione, deve disporre d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio; peraltro, al Giudice non spetta indicare la data della prima udienza di comparizione, in quanto, trattandosi non di ricorso ma di citazione, l’individuazione di tale elemento è lasciata, ex art. 164 c.p.c., alla libera disponibilità di parte attrice.
Questi sono i principi che il Tribunale di Torino nella persona del dott. Di Capua ha evidenziato con ordinanza del 15.07.2014.
L’atto di citazione, in base all’art.163 II comma c.p.c., è costituito da due parti: la editio actionis e la vocatio in ius.
La editio actionis è la parte dell’atto di citazione in cui è determinata la cosa oggetto della domanda, e cioè si individua il bene della vita cui tende la pretesa dell’attore. Nella domanda, infatti, devono essere esposti i fatti costitutivi e i fatti lesivi del diritto soggettivo di cui si chiede la tutela, nonché le ragioni di diritto. In base all’art.164 IV comma c.p.c. il giudice, rilevate la assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e la mancata esposizione degli elementi di fatto e, dunque, la nullità dell’atto di citazione, fissa un termine perentorio entro il quale l’attore potrà rinnovare (se il convenuto non si è costituito) o integrare (se il conventuo si è costituito) l’atto. La sanatoria produce effetti ex nunc. Infatti, l’atto di citazione è, prima della rinnovazione o dell’integrazione, inidoneo ad assolvere alla sua funzione impeditiva delle decadenze ed interruttiva della prescrizione.
La vocatio in ius è la chiamata in giudizio ed è costituita dagli elementi indicati dall’art.163 II comma nn. 1,2,5,6 e 7 e, dunque, anche dall’indicazione della data dell’udienza di comparizione (n.7). Se il convenuto si costituisce, sana il vizio della vocatio in ius che ha raggiunto comunque il suo scopo. Se il convenuto non si costituisce, la chiamata in giudizio non ha prodotto i propri effetti e il vizio determina la nullità dell’atto di citazione. Il giudice, rilevata tale nullità, dispone d’ufficio la rinnovazione dell’atto entro un termine perentorio. Tale rinnovazione sana il vizio con efficacia ex tunc.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mancava dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione.
Il tribunale di Torino con l’ordinanza in esame ha ribadito che in base al codice di rito la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione nell’atto di citazione comporta nullità della stessa. Si tratta di un vizio relativo alla vocatio in ius che ha impedito al convenuto di costituirsi in giudizio. Pertanto, in base all’art. 164, II comma, c.p.c., il Giudice, rilevata la nullità della citazione, ha disposto d’ufficio la rinnovazione dell’atto entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisando che trattandosi non di ricorso ma di citazione, l’individuazione della data dell’udienza di comparizione è necessariamente lasciata alla libera disponibilità di parte attrice (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, Ordinanza 09.02.2000).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 23/2014