L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Sestini – Rel. Valle, con la sentenza n. 124 dell’8 gennaio 2020.
Diversi ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione avverso le sentenze di merito, con le quali il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano avevano rigettato il loro ricorso per prescrizione di azione risarcitoria, nei confronti di alcune cooperative e delle rispettive società di revisione.
Col secondo motivo di ricorso, hanno eccepito che l’atto di citazione avrebbe efficacia interruttiva in base all’art. 2943, comma 4, cod. civ., in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 cod. civ.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha esaminato direttamente l’atto di citazione originario, in piena adesione e conformità all’orientamento secondo il quale “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso, dato che hanno ravvisato, nell’atto di citazione originario, gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora: esso infatti contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente (le cooperative) sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo (società di revisione).
Secondo una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che prende le mosse dalla sentenza della Cassazione civile n. 3616 del 07/08/1989, la prescrizione è interrotta anche da un atto di citazione nullo, a patto che lo stesso sia idoneo ad assumere valenza di richiesta di adempimento, rivolta dal creditore al debitore, idonea a realizzare la costituzione in mora del debitore di cui all’art. 2943 del codice civile, comma 4.
La linea di pensiero della Corte è stata cristallizzata poi con la sentenza della n. 10092/2008 che evidenzia come l’art. 2943 del codice civile, comma 1 abbia inteso ricollegare l’effetto interruttivo ad un atto ricettizio (come l’atto di citazione oppure il ricorso introduttivo di un giudizio civile), il quale, proprio in quanto tale, si perfeziona quando venga portato a conoscenza del destinatario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRESCRIZIONE: LA MISSIVA CON LA QUALE CI SI RISERVA DI AGIRE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON COSTITUISCE ATTO INTERRUTTIVO
TALE LETTERA, VOLTA A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI DANNI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI LAMENTATI, NON PUÒ EQUIPARARSI AD UNA INTIMAZIONE O AD UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Catania, Pres. Ferreri – Rel. Vitale | 13.05.2019 | n.1078
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prescrizione-la-missiva-con-la-quale-ci-si-riserva-di-agire-per-il-risarcimento-del-danno-non-costituisce-atto-interruttivo
LA NOTIFICA NULLA DI UN ATTO DI CITAZIONE NON HA EFFETTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE
EFFETTI GIURIDICI DEL PLICO NON RECAPITATO DALL’UFFICIALE POSTALE PER L’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 03.12.2012 | n.21595
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-notifica-nulla-di-un-atto-di-citazione-non-ha-effetti-interruttivi-della-prescrizione
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