L’art. 2645 ter non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatario puro. Si tratta, in altri termini, di norma «sugli effetti» e non «sugli atti», che si limita a regolamentare gli effetti complementari delle varie figure negoziali a cui potrebbe accedere il vincolo di destinazione.
Appare condivisibile l’interpretazione restrittiva della norma, che ne circoscrive la portata applicativa alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica o atipica ma dotata di autonoma causa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Pres. Viteritti, Rel. Zanni, con l’ordinanza n. 134 del 03.10.2018.
La pronuncia del Giudice di merito ha tratto origine dall’opposizione ex art. 615 cpc con cui è stata dedotta l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata rispetto ai beni pignorati, essendo gli stessi oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
In particolare, l’esecutata, rispetto ad immobili già di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli. La stessa ha, pertanto, ritenuto impignorabili i beni oggetto del vincolo e ha ritenuto non riconducibile alle “esigenze di vita dei figli” il debito per il quale si procede che ha, invece, natura professionale.
Il Giudice adìto non ha accolto le osservazioni dell’opponente sottolineando che l’art. 2645 ter non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatario puro.
Nell’argomentare tale assunto il Tribunale ha evidenziato che, diversamente opinando, verrebbe violato il principio della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità di cui all’art. 2740 cc. Infatti, potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, sarebbero sottratti beni alla garanzia dei creditori.
L’Organo giudicante ha, quindi, interpretato restrittivamente l’art. 2645 ter cc limitandone la portata applicativa alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica o atipica ma dotata di autonoma causa.
Infine il Giudice ha specificato che, pur volendo ritenere astrattamente ammissibile l’autoimposizione di un atto di destinazione su di un bene già in proprietà del conferente, in ogni caso l’atto di destinazione realizzato dal reclamante dovrebbe essere idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza prescritto dall’art. 2645 ter c.c..
Con riferimento al caso di specie, tuttavia, il collegio ha valutato troppo generico il riferimento ai bisogni tutelati e alle ragioni per cui la necessità del vincolo è sorta e quindi non ha ritenuto superato il vaglio di meritevolezza.
Alla luce di tutte le sopraesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato il reclamo e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza reclamata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: L’ATTO DESTINATORIO PURO NON ESCLUDE PIGNORABILITÀ BENE
GLI INTERESSI SOTTESI AL VINCOLO DI DESTINAZIONE DEVONO RISULTARE PREVALENTI RISPETTO A QUELLI DEI CREDITORI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 10.03.2015 | n.399
ESECUZIONE FORZATA: È INOPPONIBILE AI CREDITORI L’ATTO DI DESTINAZIONE UNILATERALE DEI BENI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO
L’ART. 2645 TER CC SI APPLICA ALLE SOLE IPOTESI TRASLATIVE
Ordinanza | Santa Maria Capua Vetere, giudice Valerio Colandrea | 21.03.2014 |
VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C.: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
GLI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA DEVONO ESSERE ESPLICITATI NELL’ATTO DI COSTITUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia (Pres. Savastano, est. Morlini) | 12.05.2014 |
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