La dicitura “il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma”, contenuta all’interno di un atto pubblico di compravendita, non certifica che il pagamento sia avvenuto alla presenza del notaio rogante e, dunque, non ha efficacia pienprobante, ai sensi dell’art. 2700 c.c., sino a querela di falso.
Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. terza, Pres. Romeo – Cons. Estensore Noccelli, nella sentenza n. 180 del 21.01.2015.
Nel caso considerato, una società impugnava avanti al T.A.R. Toscana gli atti con i quali una Comunità Montana, ritenendo che l’acquisto di un fabbricato da parte della società mediante assegno bancario non circolare fosse in contrasto con la normativa del bando, non le aveva riconosciuto l’erogazione di finanziamenti Europei per l’ammodernamento delle aziende agricole, in relazione proprio all’acquisto del fabbricato in contestazione, da adibire a nuova cantina di vinificazione, chiedendo al primo giudice di annullarne gli atti, unitamente alla presupposta previsione del bando, e di riconoscere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata erogazione del contributo finanziario originariamente assegnato, nonché per l’illegittima riduzione dei finanziamenti successivi.
La Regione si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Il T.A.R. Toscana rigettava il ricorso, ritenendo legittima e non irragionevole la previsione del bando, secondo cui il beneficiario del contributo doveva dimostrare di aver sostenuto le spese necessarie all’ottenimento di quest’ultimo secondo determinate modalità di pagamento, con esclusione del pagamento in contanti o tramite assegno (circolare o bancario).
Avverso la sentenza, proponeva appello la società interessata, lamentandone l’erroneità con un unico motivo, e chiedendone la riforma.
L’appellante censurava l’irragionevolezza della clausola contenuta nel bando, in quanto determinante l’illogica compressione della facoltà di scelta tra le diverse modalità di pagamento utilizzabili per l’acquisto dei beni, atteso che, nella prassi, l’assegno circolare costituisce il mezzo di pagamento privilegiato nelle compravendite immobiliari rispetto a quelli previsti nel bando che risultano non essere contestuali alla firma dell’atto.
Il Consiglio di Stato rilevava l’inammissibilità di un ampliamento in fase istruttoria delle forme di pagamento preventivamente determinate dal bando, atteso il carattere tassativo di queste ultime: il Giudice adito osservava che la clausola del bando in contestazione, risultava pienamente legittima e non irragionevole e richiamava l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dicitura “il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma”, contenuta all’interno di un atto pubblico di compravendita, non certifica che il pagamento sia avvenuto alla presenza del notaio rogante e, dunque, non ha efficacia pienprobante, ex art. 2700 c.c., sino a querela di falso.
Il Giudice amministrativo, per le ragioni suesposte, rigettava l’appello proposto.
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