In merito al rimborso delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato, l’art. 56 del D.P.R. n.115 del 2002 si riferisce solo ai compensi ai terzi coadiutori del C.T.U. e non anche alle spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico. Per cui è ammesso il rimborso delle spese relative ad attività di terzi, incaricati dall’ausiliario dello svolgimento di attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico peritale, nei limiti delle tabelle di cui all’art. 50 del medesimo testo normativo e previa specifica autorizzazione dell’Ufficio ad avvalersi dell’opera di detti terzi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Oliva, con l’ordinanza n. 10949 del 9 giugno 2020.
Un perito aveva proposto opposizione al provvedimento del P.M. con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovutogli a fronte dell’attività di consulenza tecnica dal medesimo svolta su incarico della Procura della Repubblica. Il Tribunale l’ha rigettato, così il consulente ha proposto ricorso per Cassazione. Ha lamentato, in particolare, che il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere al consulente tecnico le spese vive da questi anticipate in relazione allo svolgimento dell’incarico, ritenendole invece compensi per l’opera di terzi.
La Cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio di cui sopra, sul presupposto del preventivo accertamento che nel caso di specie si discute di compensi riconosciuti dal consulente a terzi coadiutori, e non invece di rimborso di spese vive anticipate dal perito in relazione all’incarico conferitogli. A tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare in base a quali elementi avesse ritenuto di configurare le spese di cui si discute come compensi a terzi, escludendo che si trattasse di spese vive. La mancanza di tale essenziale passaggio logico rende la motivazione meramente apparente e si risolve in una erronea applicazione della norma, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, si riferisce solo ad una categoria (i compensi ai terzi coadiutori) e non all’altra (le spese vive anticipate dal perito per lo svolgimento dell’incarico).
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