Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
La verifica della sussumibilità dell’operazione nel paradigma del reato di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio deve fare riferimento agli aspetti complessivi dell’intera operazione ed alla possibilità che questa abbia di dissimulare l’origine delle somme, intesa come capacità dell’attività posta in essere di attenuare, “allontanare”, progressivamente la correlazione tra il controvalore trasferito e l’originaria somma di provenienza illecita: infatti, integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino “tracciabili”, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Penale, Pres. Prestipino – Rel. Monaco, con la sentenza n. 9681 del 05.03.2019.
La vicenda.
Un soggetto viene sottoposto ad indagini per il reato di autoriciclaggio in relazione ad una operazione che avrebbe posto in essere nel 2016; in particolare avrebbe riscattato una polizza vita per un valore di euro 640.000,00 che sarebbero stati addebitati nel medesimo conto corrente della polizza, c.d. “scudato” in quanto acceso per la regolarizzazione effettuata ex art. 13 bis D.L. n. 78/09. La provvista così ottenuta sarebbe stata poi trasferita presso un altro conto corrente bancario, sempre intestato all’indagato, ed utilizzata per acquistare due nuove e diverse polizze vita rispettivamente del valore di 300.000,00 e 340.000,00.
Il PM, evidenziato che la somma con la quale la polizza originaria era stata acquistata sarebbe di provenienza illecita, in quanto costituita con parte delle somme distratte ad una società, richiedeva ed otteneva dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240 e 648 quater c. p. delle due polizze così acquistate o comunque di beni mobili ed immobili fino al valore equivalente.
Il Tribunale del riesame adito ha confermato la misura cautelare reale.
L’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE
Nel contesto del ricorso, la difesa ha rilevato che l’operazione complessivamente compiuta – il riscatto di una polizza vita, il trasferimento della somma così conseguita e l’acquisto di due diverse polizze vita – non avrebbe avuto natura economica, finanziaria o speculativa e pertanto non sarebbe rientrata nella previsione di cui al primo comma dell’art. 648 ter.1 c. p.; d’altro canto, poi, l’operazione sarebbe stata da considerarsi scriminata ai sensi del quarto comma della norma in quanto compiuta al fine di destinare il denaro al godimento dell’autore del reato presupposto. In ogni caso, secondo la difesa, le attività poste in essere dal ricorrente, tutte alla “luce del sole”, non sarebbero state idonee a dissimulare la provenienza illecita della somma.
Per la Suprema Corte, l’utilizzo del denaro, considerata la struttura dell’operazione, così come segnalata dalla Banca d’Italia, che nella relazione l’aveva segnalata come “sospetta”, non può essere riferito al diretto godimento dell’autore del reato.
Secondo gli Ermellini, la verifica della sussumibilità dell’operazione nel paradigma del reato di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio deve fare riferimento agli aspetti complessivi dell’intera operazione ed alla possibilità che questa abbia di dissimulare l’origine delle somme, intesa come capacità dell’attività posta in essere di attenuare, “allontanare”, progressivamente la correlazione tra il controvalore trasferito e l’originaria somma di provenienza illecita: infatti, integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino “tracciabili”, in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato.
Nel caso di specie, pertanto, l’operazione, caratterizzata dall’acquisto, con la medesima somma di due polizze diverse e di differente importo, qualificata e segnalata come sospetta dalla Banca d’Italia, è stata coerentemente ritenuta dal Tribunale idonea ad ostacolare in concreto l’identificazione dell’origine delittuosa delle risorse finanziarie originarie.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICICLAGGIO: I CONFINI DEL REATO
SI DIFFERENZIA NETTAMENTE RISPETTO ALLE FATTISPECIE “LIMITROFE” DI AUTORICICLAGGIO, RICETTAZIONE E FAVOREGGIAMENTO REALE
Sentenza | Cass. Pen., Sez. VI, Pres. Villoni – Rel. Agliastro | 24.01.2019 | n.3608
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/riciclaggio-i-confini-del-reato
ANTIRICICLAGGIO: INTEGRA IL DELITTO DI RICICLAGGIO IL CONSAPEVOLE IMPEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO DELL’ORIGINE DEI FONDI OPPURE LO RENDE DIFFICILE
DISTINZIONE TRA RICICLAGGIO E RICETTAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale, Pres. Fiandanese – Rel. Beltrani | 17.11.2017 | n.52549
RICICLAGGIO: CONCORSO NEL REATO PER DIRETTORE DI BANCA
LA SCELTA ATTIVA DI AUTORIZZARE OPERAZIONI SOSPETTE SENZA SEGNALAZIONE ALL’IUC IMPLICA ACCETTAZIONE DEL RISCHIO
Sentenza | Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino – Rel. Aielli | 08.03.2016 | n.9472
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/riciclaggio-concorso-nel-reato-per-direttore-di-banca
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno