Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In tema di autoriciclaggio, le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni di provenienza delittuosa, compiute dall’autore del reato presupposto, assumono rilevanza penale, ai sensi del nuovo art. 648-ter.1, solo se poste in essere “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, e solo se in grado di ostacolare la provenienza delittuosa dei beni stessi.
L’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma quarto, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cervadoro – Rel. Alma, con la sentenza n. 6397 del 18 febbraio 2020.
La Suprema Corte, nel respingere le doglianze avanzate dagli imputati avverso il provvedimento impugnato, ha precisato – a proposito della configurazione del reato di cui all’art. 648-ter c.p. – che, in una delle prime pronunce di legittimità in tema di autoriciclaggio, era stata esclusa la configurabilità del reato nel versamento della somma, costituente profitto di un furto, su conto corrente o su carta di credito prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto, proprio perché tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall’art. 2082 c.c. e dall’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività “economica” o “finanziaria”.
Nel caso di specie, invece, ricorrono tutti i presupposti del delitto di autoriciclaggio poiché il provento della frode fiscale realizzata anche dall’imputato in favore di terzi, attraverso la creazione di società filtro cartiere che si interponevano con operazioni fittizie per consentire l’emissione di false fatture, è stato trasferito attraverso bonifici ad una ditta olandese attiva nel settore della vendita dei fiori, simulando operazioni commerciali, con causali fittizie. Il soggetto terzo ha restituito all’imputato gli importi in contante, così portando a compimento un’operazione che, mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, è all’evidenza diretta a “ripulire” il denaro in questione.
La circostanza che le operazioni commerciali cui erano destinati i bonifici fossero simulate e non effettive non inficia la gravità indiziaria ed anzi è la conferma del carattere illecito dell’operazione, poiché l’incriminazione di cui all’art. 648 ter.1 c.p. ha lo scopo di impedire qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale, finanziario ovvero imprenditoriale, al fine di ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DELITTO DI RICICLAGGIO: SI DISTINGUE DALLA RICETTAZIONE PER GLI ELEMENTI MATERIALI E SOGGETTIVI
TALE REATO SI PERFEZIONA ANCHE NEL CASO IN CUI LE CONDOTTE REALIZZINO SOLO UN PIÙ DIFFICILE ACCERTAMENTO DELLA PROVENIENZA DEL DENARO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescienzo | 01.08.2019 | n.35404
AUTORICICLAGGIO: LA VENDITA DI DIAMANTI A PREZZI MAGGIORATI CONFIGURA TALE REATO
OPERAZIONI DI REIMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA NON POSSONO ESSERE RICONDOTTE A MERA UTILIZZAZIONE O GODIMENTO PERSONALI
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Est. Sgadari | 11.09.2019 | n.37606
ANTIRICICLAGGIO: È APPLICABILE IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI IN CASO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’ART. 69 D.LGS 90/2017 DISCIPLINA LA SORTE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti – Rel. Gorjan | 12.11.2018 | n.28888
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