Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – legale di impresa- con nota di accompagnamento
In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 cod. pen. non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Pres. Morelli – Rel. Borrelli, con la sentenza n. 8851 del 01.03.2019.
Secondo la Suprema Corte la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il dettato normativo induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il Giudice penale debba valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Per la Cassazione, il legislatore ha inteso rimarcare non solo l’impiego in attività imprenditoriali e l’idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso che tale idoneità dissimulatoria sia “concreta”, il che costituisce un indicatore che la volontà legislativa richieda un contegno che vada oltre la mera ricezione della somma proveniente da reato.
Ad avviso degli Ermellini, la tesi della necessità di un quid pluris è costituita dai rapporti della fattispecie con il reato di bancarotta, laddove ritenere punibile come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme distratte verso imprese (sul solo presupposto della fisiologica destinazione delle medesime all’operatività aziendale di queste ultime), finirebbe per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta quando le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 ter 1 c. p. Declina in tal senso il recente precedente di legittimità che, sia pure allo scopo di tracciare la differenza tra profitto del reato presupposto e profitto dell’autoriciclaggio ai fini della confisca, ha sancito un principio coerente con un’esegesi che esalta la necessità che la condotta ex art. 648 ter.1 c. p. sia fondata su un segmento ulteriore rispetto alla condotta del reato presupposto.
Secondo tale interpretazione (Cass. pen., Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018), il prodotto, il profitto o il prezzo dell’autoriciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Detta impostazione esegetica porta con sé un significativo corollario in punto di accertamento probatorio, in quanto il Giudice di merito dovrà verificare la sussistenza di questo quid pluris nel caso concreto e darne conto nel percorso argomentativo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AUTORICICLAGGIO: GESTIONE ILLECITA DI VALORI BOLLATI NELL’ESERCIZIO DI PUBBLICO UFFICIO
LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA DEL REO NON PUÒ LIMITARSI ALLA LICEITÀ O MENO DELL’ATTIVITÀ DI REIMPIEGO DEI MEDESIMI VALORI BOLLATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Pres. Cammino, Rel. Imperiali | 08.08.2018 | n.38422
AUTORICICLAGGIO ED USO DI CARTA PREPAGATA
NON SI CONFIGURA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO LADDOVE IL PROFITTO DERIVANTE DAL FURTO DI DENARO VENGA MERAMENTE DEPOSITATO SU CARTA PREPAGATA
Articolo Giuridico | 12.12.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/autoriciclaggio-ed-uso-di-carta-prepagata
ANTIRICICLAGGIO: IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
PILLOLA INFORMATIVA: CONTRIBUTO N. 7
Articolo Giuridico | 20.01.2016
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/antiriciclaggio-il-reato-di-autoriciclaggio
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