Provvedimento segnalato dall’Avv. Domenica Onofrio
La responsabilità dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione di un avviso di accertamento successivamente annullato, è causa potenziale di danno, per cui, l’Ufficio impositore si espone al risarcimento del danno patrimoniale subito dal contribuente anche nell’ipotesi in cui tale atto impositivo sia rimosso a seguito dell’istanza di autotutela, per cui l’emissione di un avviso di accertamento illegittimo comporta la responsabilità per l’Amministrazione finanziaria in relazione agli oneri sostenuti dal contribuente per la difesa tecnica, da liquidarsi a titolo di risarcimento danni.
IL COMMENTO
La Pubblica Amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Entrate, che nonostante le diffide del contribuente abbia omesso di verificare la legittimità del pagamento richiestogli mediante l’avviso di accertamento notificato, ammettendo l’errore commesso ed annullando l’accertamento solo a seguito di ulteriori solleciti da parte del commercialista del contribuente la espone al risarcimento del danno patrimoniale.
L’ufficio finanziario che con il suo comportamento ha violato le più comuni regole di prudenza e di diligenza arrecando un danno al contribuente lo espone al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto il divieto neminem laedere si applica anche alla Pubblica Amministrazione.
Da ciò deriva che, quando una Pubblica Amministrazione, mediante l’emanazione di un atto illegittimo, posto in essere con dolo o colpa, provoca un danno ingiusto a terzi, il giudice potrà condannarla a risarcire i danni ex art. 2043 c.c.
La colpevole attività dell’ufficio, poco diligente nel porre in essere un atto infondato, configura una responsabilità civile per comportamento illecito del dipendente della Pubblica Amministrazione.
Ciò, quanto ribadito dalla sentenza in commento che precisa che l’obbligo risarcitorio scaturisce dall’illegittimità dell’atto stesso e non dal ritardo nell’annullamento.
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