È illegittimo, per difetto di motivazione, l’avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta su provvedimento giudiziale se privo dell’allegazione della pronuncia in virtù della quale l’imposta si intenda liquidata.
In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria, avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell’atto recante la pretesa dell’Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale.
Questi i principi affermati dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio, Pres. Est. Picone, con la sentenza n. 2854 del 7 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE: il notaio rogante può impugnarlo se è emanato nei suoi confronti
La clausola penale apposta ad un contratto di affitto di azienda deve considerarsi rientrante nell’alveo dell’art. 21 co. 2 D.P.R. n. 131/1986
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini | 05.06.2020 | n.716
DECRETO INGIUNTIVO: si tassa con l’aliquota del 3% quello ottenuto dal fideiussore
L’imposta di registro deve essere proporzionale e non fissa per il d.i. ottenuto dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria
Sentenza | Cassazione civile Sez. Unite, Pres. Mammone – Rel. Perrino | 10.07.2019 | n.18520
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