ISSN 2385-1376
Testo massima
È colpevole di omicidio colposo il motociclista che non fa indossare al passeggero, poi deceduto, l’obbligo di indossare il casco.
In tale processo il conducente è stato ritenuto responsabile dell’omesso controllo dell’uso del casco da parte del passeggero, il quale era maggiorenne.
Dopo essere stato condannato ad un anno di reclusione in primo e secondo grado, aveva proposto appello sul presupposto che il soggetto trasportato fosse maggiorenne e che il codice della strada prevede una responsabilità contravvenzionale solo per il trasporto di soggetti minorenni di età.
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale con sentenza n. 43449 dell’08/11/2012, rigettato l’appello confermando la condanna per omicidio colposo.
Il principio esposto rafforza la responsabilità del conducente per il mancato rispetto dell’obbligo del casco, da parte del passeggero.
Se trasportate qualcuno dietro di voi, maggiorenne o minorenne che sia, dovete imporgli di indossare il casco, altrimenti siete voi che, in caso di incidente o di un controllo stradale, risponderete della violazione delle norme che impongono l’utilizzo di questa protezione.
Chi guida la moto deve imporre il casco a chi sta dietro in quanto in caso di incidente con decesso potreste essere condannati per omicidio colposo con la reclusione da uno a cinque anni, oltre ad una sanzione amministrativa da euro 76 a euro 306 ed il fermo del motoveicolo per sessanta giorni.
Oltre a rischiare la vita per una imprudenza ingiustificata, vi sono ulteriori tre buoni motivi per rispettare le norme sull’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
Indossate il casco e fate indossare il casco ai Vostri passeggeri.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 171 – USO DEL CASCO PROTETTIVO PER GLI UTENTI DI VEICOLI A DUE RUOTE CODICE DELLA STRADA
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (898) (899) (900).
ART. 589 – OMICIDIO COLPOSO CODICE PENALE
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nel caso di morte di piu’ persone, ovvero di morte di una o piu’ persone e di lesioni di una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni dodici .
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S. N.;
avverso la sentenza n. 545/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.S. avverso la sentenza emessa in data 21.11.2011 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella del Tribunale monocratico di Termini Imerese, Sezione distaccata di Corleone, in data 22.6.2010 con cui il C. era stato condannato alla pena, condonata, di anni uno di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di S. G. con violazione delle norme sulla circolazione stradale (secondo la contestazione, essendo alla guida di una motocicletta, non aveva fatto rispettare alla passeggera S., poi deceduta, l’obbligo di indossare il casco).
Mentre il coimputato D.P., conducente di un auto compattatore che aveva effettuato una manovra di sorpasso di una pala sulla corsia opposta, veniva assolto.
In estrema sintesi, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, assumendo che, secondo quanto riferito dal teste R., la cui deposizione veniva richiamata dai giudici di merito, la manovra di sorpasso da parte del D.P. era avvenuto solo dopo il sopraggiungere della motocicletta del C.. Rappresenta, altresì, che la responsabilità del conducente per il mancato rispetto da parte del passeggero dell’obbligo di indossare il casco è prevista solo in caso di minorenne dall’art. 171 C.d.S., comma 2.
Deduce la mancata contestazione, avendo il Giudice di primo grado escluso l’impatto del capo della passeggera con il cordolo di cemento armato posto sul ciglio della strada, nonchè il bloccaggio della ruota e conseguente sbalzo della passeggera senza che fosse stata alcuna preventiva modifica del capo di imputazione. Rappresenta, infine, l’erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, l’erronea esclusione dell’incidenza causale della manovra di sorpasso e le erronee considerazioni sull’utilizzo del casco da parte della passeggera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite nella presente sede.
E’ palese la sostanziale aspecificità di buona parte delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente buona parte delle medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Va, infine, ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294). Peraltro, le censure sono di mero fatto, laddove tendono a sovrapporre una diversa valutazione dei accadimenti ed una diversa ricostruzione degli stessi rispetto a quella motivatamente effettuata dal Giudice di merito.
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata s’appalesa adeguata e corretta essendosi basata, seguendo quella di primo grado, sulla deposizione del teste oculare R., conducente della pala meccanica sorpassata dal D.P., mentre il C. percorreva la strada nella direzione opposta ad alta velocità, ricostruzione suffragata dal perito d’ufficio che aveva evidenziato la decisività della velocità tenuta dalla motocicletta condotta dall’imputato.
Del pari correttamente è stato addebitato all’imputato l’omesso controllo dell’uso del casco da parte della passeggera, a nulla rilevando la mancata integrazione di una specifica violazione contravvenzionale.
Nè la ritenuta responsabilità dell’imputato per l’eccessiva velocità della moto, sulla scorta delle conclusioni del perito d’ufficio Ing. Ri., vale ad integrare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza essendosi l’imputato, attraverso l’iter processuale ed ancora nel giudizio d’appello, trovato nelle concrete condizioni di difendersi in ordine all’oggetto della contestazione. Invero, “sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa a fronte dei quali l’imputato è impossibilitato a difendersi” (Cass. pen. Sez. 4, n. 27355 del 27.1.2005, Rv. 23172; Sez. 4, n. 41663 del 25.10.2005, Rv. 232423).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 57/2012