LA MASSIMA
L’avvocato riconosciuto distrattario in primo grado del processo, non assume la qualità di parte, in proprio, nel giudizio di appello.
Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d’appello), in cui viene impugnata – anche, eventualmente, in riferimento all’entità delle spese – la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.93 CPC DISTRAZIONE DELLE SPESE
I. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
II. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
ART. 102 CPC LITISCONSORZIO NECESSARIO
I. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
II. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabili.
ART 161 CPC NULLITA’ DELLA SENTENZA
I. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
II. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
ART 331 CPC INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
I. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.
II. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.
IL CASO
Tizio ha proposto domanda di risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale, nei confronti di ASSICURAZIONE SPA nella qualità di impresa designata dal FGVS, essendo sconosciuto il proprietario e il conducente del veicolo danneggiante.
In primo grado il giudice ha accolto la domanda ed ha condannato ASSICURAZIONE SPA al risarcimento in favore di FRANCO VERDE e al rimborso delle spese processuali, con distrazione ai procuratori costituiti , dichiarati antistatari.
Il Giudice di secondo grado ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni ed ha condannato FRANCO VERDE a restituire ad ASSICURAZIONE SPA tutte le somme “a lui versate in esecuzione della sentenza di primo grado”, oltre accessori .
Avverso la suddetta sentenza FRANCO VERDE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme di legge con particolare riferimento art.331 cpc in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto procedere integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avvocato che aveva chiesto la distrazione delle spese processuali.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha condannato FRANCO VERDE al pagamento, in favore di ASSICURAZIONE SPA, delle spese processuali del giudizio di cassazione.
La questione giuridica posta all’attenzione della Corte è se, qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, sia contraddittore necessario del processo (d’appello), in cui la suddetta sentenza venga impugnata dalla parte soccombente (anche in riferimento alle spese), con conseguente nullità della sentenza emessa senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
Il Collegio ha dato risposta negativa, sul presupposto logico-giuridico che l’avvocato, in proprio, non assume la qualità di parte per cui non sussiste alcun ipotesi di litisconsorzio necessario, sostanziale e processuale.
IL COMMENTO
Finalmente la Corte ha chiarito che l’avvocato riconosciuto distrattario (in un grado del processo), non assume la qualità di parte, in proprio e di conseguenza non è necessario che l’impugnazione si svolga nei suoi confronti.
Nell’ipotesi di riforma della sentenza, l’avvocato distrattario – secondo il detto orientamento – GIAMMAI assumerà la veste di contraddittore NECESSARIO nel giudizio d’appello, quand’anche sia stato impugnato il capo relativo alle spese, con riferimento all’entità delle stesse, e, conseguentemente, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
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