ISSN 2385-1376
Testo massima
Con ordinanza n.2446 del 20 febbraio 2012, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui, ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n.2 – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione – le prestazioni del professionista vanno valutate in modo unitario e complessivo al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, potendosi esse riferire anche ad attività svolte in epoca anteriore al biennio, sempreché tra le attività predette e quelle svolte entro il biennio sia dato ravvisare un nesso teleologico o funzionale, tale per cui entrambe concorrono a realizzare una prestazione distinta e autonoma, cioè una prestazione il cui completo adempimento, permettendo di quantificare compiutamente il compenso dovuto al professionista, genera in capo a quest’ultimo un diritto al corrispettivo.
Corollario evidente del suesposto principio è che il privilegio in favore del professionista comprende anche i crediti derivanti da prestazioni la cui materiale esecuzione abbia avuto inizio anteriormente al biennio, sempreché l’adempimento delle stesse sia stato perfezionato nell’arco del biennio.
Nel caso di specie, un legale si era visto riconoscere il credito privilegiato solamente con riferimento alla frazione delle prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio relativo allo svolgimento dell’incarico della azienda, poi fallita.
Proposto dunque ricorso per Cassazione, gli ermellini hanno accolto il ricorso atteso che per determinare se un credito possa essere o meno sorretto da privilegio non deve essere preso in esame il complessivo rapporto professionale, bensì ogni singola prestazione professionale.
Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour il privilegio previsto dall’art.2751 bis cc, n.2 non deve intendersi circoscritto ai crediti riguardanti gli onorari correlati alle frazioni di prestazioni professionali svolte nel biennio.
Per converso, l’adesione allo stesso principio non comporta l’estensione del privilegio all’intero credito maturato dal professionista in virtù della pluralità di prestazioni effettuate in esecuzione dell’incarico ricevuto dal cliente: di conseguenza, nel caso di specie la Suprema Corte ha negato che il privilegio in favore del professionista avvocato possa concernere indistintamente tutti i crediti afferenti alle prestazioni eseguite in forza dell’incarico ricevuto dal patrocinato. In definitiva, non deve essere preso in considerazione il complessivo rapporto professionale tra avvocato e patrocinato, bensì la singola e autonoma prestazione professionale, come l’assistenza tecnica prestata dall’avvocato in uno specifico segmento procedurale: suddetta prestazione sarà assistita da privilegio ogniqualvolta l’adempimento della stessa sia stato perfezionato nell’arco del biennio, a prescindere dal fatto che l’esecuzione materiale abbia avuto inizio in epoca anteriore.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Svolgimento del processo
L’Avv. C.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale che, decidendo in ordine all’opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe, ha ammesso con il privilegio di cui all’art.2751 bis cc, l’importo di Euro 100.000 quale quota del maggior importo relativo ad un credito professionale ammesso in chirografo.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. V.Z. con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art.375 cpc.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il PRIMO motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art.2751 bis cc, e art.2234 cc, per avere il giudice del merito riconosciuto il privilegio solo in relazione agli onorari correlati alla frazione di prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio di svolgimento dell’incarico è manifestamente fondato, essendo principio già ripetutamente affermato dalla Corte quello secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n 2, – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. 1^, 1/04/2009, n. 7964).
L’adesione a tale principio, tuttavia, non comporta, come sostiene il ricorrente, che nella fattispecie debba intendersi munito del privilegio tutto il credito afferente alle prestazioni poste in essere dal professionista in esecuzione dell’incarico avuto dalla impresa poi fallita di seguire sia la fase immediatamente antecedente il contenzioso con l’impresa ALFA s.p.a. nonchè quest’ultimo nelle varie articolazioni giudiziali in cui si è dipanato in quanto il richiamato principio deve essere letto alla luce di quello ulteriore secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n.2, a norma dei quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè riferibili ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. 1^, 19/01/2001, n.806).
In altri termini, non è il complessivo rapporto professionale tra (nel caso in questione) l’avvocato e il patrocinato che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio.
Nè incide l’esistenza del dedotto accordo di cui alla lettera di incarico in data 11.12.1997, che il ricorrente valorizza quale elemento dimostrativo dell’unicità della prestazione richiesta e prestata, dai momento che tale atto attiene unicamente alle modalità di pagamento del dovuto, ma non influisce minimamente, nè avrebbe potuto farlo, sulla individuazione giuridica dell’attività professionale di ritenersi effettuata nell’ultimo biennio da delimitarsi, si ribadisce, in quella prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell’opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto.
Il SECONDO motivo con il quale si lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione al passivo in privilegio delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano n.887/08 nel contenzioso che ha opposto il ricorrente alla BETA ITALIA s.r.l. per la determinazione delle sue spettanze professionali è manifestamente fondato in quanto nessuna pronuncia sul punto è contenuta nell’impugnato provvedimento.
Manifestamente infondato o, in subordine, assorbito è, infine, il terzo motivo con il quale si denuncia violazione del DPR n.633 del 1972, art.6, e art.2758 cc, e relativo al mancato riconoscimento della prededuzione del credito IVA relativo alle prestazioni effettuate. Se infatti la doglianza è riferita ai credito per le prestazioni effettuate in favore della cliente fallita il diniego del tribunale è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte (Cassazione civile, sez. 1^, 12/06/2008, n. 15690).
Se invece la censura attiene all’IVA dovuta in relazione alle spese liquidate nella richiamata sentenza n. 887/08 il motivo è assorbito, non essendosi pronunciato il giudice del merito in ordine alle medesime.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato in parte qua il decreto impugnato con conseguente rinvio al tribunale affinchè si pronunci alla luce del principio enunciato nonchè sulle spese anche di questa fase.
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e infondato il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.
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