ISSN 2385-1376
Testo massima
Nella seduta del 22 gennaio, il Consiglio Nazionale Forense, ottenuto per via telematica il parere favorevole dei Consigli degli Ordini, ha approvato il nuovo art. 35 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Dovere di corretta informazione“. La norma, nella sua nuova formulazione, eliminando il riferimento specifico ai siti web di cui ai commi 9 e 10, accorda libertà nella scelta dei canali di comunicazione “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni“.
Ad oggi, ai sensi dei predetti commi 9 e 10 della norma de qua, prevedono che “9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito“.
In sostanza, le modifiche apportate dal CNF nella seduta del 22 gennaio, si sostanziano nell’eliminazione del riferimento specifico alla disciplina dei siti web. Di conseguenza, qualsiasi mezzo di comunicazione ed informazione sarà dunque azionabile dagli avvocati, anche siti web con o senza reindirizzamento, beninteso, a condizione che l’informazione medesima si attenga agli inderogabili doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, “facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 47/2016