ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore titolare, l’avviso dell’udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto senza che sia dovuta alcuna comunicazione al difensore sostituito, il quale, peraltro, avrebbe avuto il preciso dovere di rendersi parte diligente per conoscere la nuova data in quanto il rinvio era stato disposto ad udienza fissa.
Il difensore sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito.
Il difensore sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito.
Questo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7323 del 17/02/2014.
Nel caso di specie la pronuncia era stata emessa al termine di un procedimento, avviato al fine di far valere la nullità della decisione con la quale i giudici di merito condannavano un uomo per i reati di cui all’art. 2 e 10 quater, D.l.vo 74/00, stante l’omesso avviso al difensore di fiducia, assente per legittimo impedimento, della data di rinvio dell’udienza dibattimentale comunicata dal Giudice competente in udienza ai sensi dell’art. 477 comma 3 c.p.p.
Di qui la contestazione e il ricorso in Cassazione per inosservanza e/o erronea applicazione della legge.
A giudizio del ricorrente, infatti, una simile omissione avrebbe cagionato l’invalidità (nella specie la nullità) dell’intero provvedimento.
Di qui la contestazione e il ricorso in Cassazione per inosservanza e/o erronea applicazione della legge.
A giudizio del ricorrente, infatti, una simile omissione avrebbe cagionato l’invalidità (nella specie la nullità) dell’intero provvedimento.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo il principio già enunciato dai giudici della Corte d’Appello, secondo il quale “Nessun avviso è dovuto al difensore titolare assente, essendovi onerato il difensore di ufficio presente”.
I Giudici di legittimità, infatti, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia hanno sottolineato che, l’omessa notifica al difensore di fiducia impedito, del rinvio dell’udienza con contestuale indicazione della data del rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 1, cpp non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. V, 11.5.2010, N. 26168; idem 24.2.2011, n. 20863; idem 4.6.2008, n. 36643).
Il Supremo collegio ha i
noltre precisato che gli avvisi orali di rinvio ex art. 477 comma 3 c.p.p. “per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti” equivalgono ad avvisi che, a tutti gli effetti, sono regolarmente recepiti dal soggetto presente (nel caso presente il difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 94 comma 4 c.p.p.) il quale svolge le stesse funzioni da comunicare attraverso il mezzo della comunicazione, bastando, quindi, la comunicazione orale».
Ne consegue che la presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude la necessarietà della notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poiché il sostituto agisce in nome e per conto dell’avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.
noltre precisato che gli avvisi orali di rinvio ex art. 477 comma 3 c.p.p. “per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti” equivalgono ad avvisi che, a tutti gli effetti, sono regolarmente recepiti dal soggetto presente (nel caso presente il difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 94 comma 4 c.p.p.) il quale svolge le stesse funzioni da comunicare attraverso il mezzo della comunicazione, bastando, quindi, la comunicazione orale».
Ne consegue che la presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude la necessarietà della notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poiché il sostituto agisce in nome e per conto dell’avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
L. G. N. IL
Avverso la sentenza n. 1838/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/10/2012
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (Omissis)
Udito, per la parte civile, l’Avv. (omissis)
Udito il difensore Avv. (omissis)
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza dell’11 ottobre 2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari del 13 febbraio 2012 emessa nei confronti di L. G., imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 10 quater del D. L.vo 74/00 (fatti commessi in Rapallo nel 2006) con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole dei detti reati e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre le pene accessorie di legge.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della norma penale processuale, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza per omesso avviso al difensore, assente per legittimo impedimento, della data di rinvio disposta dal Giudice con ordinanza emessa in udienza, affermando il principio che nessun avviso fosse dovuto al difensore titolare assente per impedimento, essendovi onerato il difensore di ufficio presente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato. Va premesso che, secondo quanto esposto dal ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado (udienza del 12 dicembre 2011), il difensore fiduciario aveva preannunciato il proprio legittimo impedimento a presenziare: il Tribunale, nominato un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., aveva accolto la richiesta di rinvio disponendo la trattazione per altra udienza con contestuale comunicazione orale al difensore di ufficio presente e senza disporre la notificazione al difensore fiduciario assente.
2.A giudizio del ricorrente tale procedura sarebbe viziata ed inosservante delle disposizioni di cui all’art. 420 quater cod. proc., in quanto – stante la giustificata assenza del difensore all’udienza calendata – questi avrebbe avuto diritto a conoscere, con comunicazione della cancelleria, la data della nuova udienza, non essendo sufficiente la presenza del difensore di ufficio e non avendo questi l’onere di comunicare la data di rinvio all’altro difensore.
3.Trattasi di tesi non condivisibile in quanto ripetutamente questa Suprema Corte ha affermato il principio che l’omessa notifica al difensore di fiducia impedito del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. 5^ 11.5.2010 n. 26168, Terlizzi, Rv. 247897; idem 24.2.2011 n. 20863, Sechi, Rv. 250451; idem 4.6.2008 n. 36643, Sorrentino, Rv. 241721).
3.1 Invero è stato precisato che gli avvisi orali di rinvio ex art. 477 comma 3 cod. proc. pen. “per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti” equivalgono ad avvisi che, a tutti gli effetti, sono regolarmente recepiti dal soggetto presente (nel caso presente il difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen.) il quale svolge le stesse funzioni proprie del difensore assente. Ciò comporta la superfluità di avviso formali da comunicare attraverso il mezzo della comunicazione bastando, quindi, la comunicazione orale nel corso dell’udienza che equivale a notificazione.
3.2 Non vi è dubbio, allora, che il difensore di ufficio – al di là del principio di affidamento che esonera il difensore di ufficio dall’attivarsi nei confronti del difensore sostituito laddove il Giudice abbia disposto la notificazione della nuova data a cura della Cancelleria al difensore assente – abbia un compito ben specifico che gli deriva dal combinato disposto degli artt. 97 e 102 del codice di rito. Ne consegue che la presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude rilievo all’omessa notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poiché il sostituto agisce in nome e per conto dell’avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (vedi tra le tante Sez. 5^, 29.8.2001, N. 32450 Bedin, Rv. 219585).
3.3 Poiché il difensore sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituto, nel caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore titolare, su richiesta di quest’ultimo, l’avviso dell’udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto senza che sia dovuta alcuna comunicazione al difensore sostituito, il quale, peraltro, avrebbe avuto il preciso dovere di rendersi parte diligente per conoscere la nuova data in quanto il rinvio era stato disposto ad udienza fissa (v in generale sui poter-doveri del difensore sostituto anche Sez. 6^ 31.3.2004 n. 19677, Foltran, Rv. 228229).
4. Di conseguenza nessuna nullità si è verificata nel caso in esame: il ricorso va dunque rigettato, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 luglio 2013
Il Presidente
Claudia Squassoni
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 115/2014