ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 44845 del 6 novembre 2013, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha stabilito il principio di diritto secondo cui, affinché il giudice sia obbligato a disporre il differimento dell’udienza, non è sufficiente che il difensore sia affetto da una qualsiasi alterazione del suo stato di salute, essendo invece necessario che l’interessato adduca e documenti una patologia tale da impedirgli di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave ed inevitabile rischio per la propria salute.
Nel caso di specie, l’imputato, dichiarato colpevole dal Giudice di Pace di Savona per il reato di lesioni personali, ricorreva per Cassazione eccependo la nullità, per violazione dell’art. 420 c.p.p., dell’ordinanza con la quale il predetto Giudice rigettava l’istanza di rinvio del dibattimento proposta dal proprio difensore per legittimo impedimento a parteciparvi dovuto a malattia. Il ricorrente evidenziava che la documentazione medica allegata all’istanza certificasse l’effettività ed attualità dell’impedimento e in particolare che il Giudice di Pace avesse illegittimamente disatteso la documentazione stessa, in quanto non aveva disposto alcun accertamento medico-fiscale in proposito.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che l’impedimento rilevante ai fini dell’art. 420 c.p.p. è soltanto quello in grado di determinare l’assoluta impossibilità a comparire, la quale ultima, pur non presupponendo necessariamente l’impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria, deve quantomeno risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che è onere dell’interessato documentare in maniera idonea la situazione addotta, affinché il giudice, qualora non intenda accogliere l’istanza, sia tenuto a disporre la visita fiscale. Tuttavia, conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie il Giudice di Pace di Savona ha correttamente agito nel prescindere da una verifica fiscale e nel ritenere insussistente l’impedimento addotto esclusivamente sulla base di nozioni di comune esperienza: ciò in quanto la certificazione allegata alla richiesta di differimento si limitava a rilevare l’esistenza di una patologia che, per comune esperienza, non può considerarsi invalidante (per l’esattezza, una gastrite).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 668/2013