ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza della propria pretesa e l’infondatezza degli assunti di controparte senza dover ricorrere a prove costituende ma solo grazie al proprio apporto argomentativo, il Giudice ha la possibilità di aumentare il compenso ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.M. n.55/2014.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Massimo Vaccari, con sentenza pronunziata in data 23/05/2014 e relativa ai nuovi parametri forensi introdotti dal d. m.55/2014.
Nel caso di specie, i soci collettivisti di una società avevano convenuto in giudizio la banca al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto loro il pagamento di un’ingente somma in virtù di un rapporto di conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito convenuto.
Ebbene, il Tribunale di Verona, chiamato a pronunziarsi su tale opposizione, ha rigettato la domanda degli attori in quanto palesemente infondata e, nel regolamentare le spese di lite, ha statuito che le stesse dovessero essere poste a carico degli attori, in applicazione del criterio della soccombenza, e che dovessero essere liquidate applicando i nuovi parametri forensi introdotti dal d.m. 55/2014.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, fosse possibile applicare l’art. 4, comma 8, del d.m. 55/2014 in considerazione della manifesta fondatezza degli assunti della resistente banca e che pertanto dovesse essere premiata l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, era riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie.
Ed infatti, il Tribunale di Verona ha evidenziato come l’art.4 del d.m. 55/2014 avesse sostanzialmente recepito l’orientamento del Consiglio di Stato che aveva chiesto l’introduzione della c.d. “soccombenza qualificata”, ovvero di un significativo aumento del compenso a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate, e ciò al fine di scoraggiare le liti temerarie e, nello stesso tempo, valorizzare l’abilità tecnica dell’avvocato che, nelle proprie difese, “sia riuscito a dimostrare la fondatezza dei propri assunti grazie al proprio apporto argomentativo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Giudice, dando concreta ed innovativa applicazione alla nuova disciplina dettata sui compensi degli avvocati, ha aumentato il compenso spettante al difensore della banca resistente con un incremento sino ad un terzo della parcella che sarebbe stata liquidata normalmente.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 326/2014