ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 disp. gen. della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, non puo’ essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso”.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n.4748 pronunziata in data 28/02/2012 in materia di compensi spettanti all’avvocato per l’attività professionale svolta.
Nel caso che occupa era accaduto che a seguito dell’opposizione a decreto monitorio ottenuto dal professionista e attinente alla liquidazione del compenso per prestazioni professionali forensi, il Giudice adito avesse riconosciuto all’Avvocato opposto una determinata somma per il titolo richiesto, ma non l’importo relativo al rimborso delle spese generali (rimborso forfettario) dedotto.
Promosso ricorso per Cassazione, la Suprema Corte ha rigettato le censure proposte dall’Avvocato opposto relativamente ai compensi non riconosciuti, evidenziando i presupposti che devono essere posti a fondamento della richiesta di condanna di controparte al rimborso delle spese generali.
E’ proprio questa infatti la peculiarità di tale arresto giurisprudenzuiale degli Ermellini, che si pone quasi alla stregua di un vademecum sul punto della rimborsabilità delle sepese forfettarie in ordine a giudizi, come quello monitorio, caratterizzati da regole procedurali specifiche.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che, secondo un principio recentemente più volte affermato, il rimborso forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza.
Tale principio, tuttavia, in piena armonia con il dettato normativo (secondo cui all’avvocato “è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente”), opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, sicché ben si comprende come, in forza dello stesso art.91c.p.c., nella liquidazione delle spese debba essere compreso, pure in assenza di una specifica istanza, anche il rimborso forfettario, che costituisce una voce di credito dovuta all’avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata ex lege.
Al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre, infatti, in quest’ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell’esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.
Ne deriva un chiaro monito per tutti i professionisti del settore: nel caso di procedimento speciale ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, il rimborso forfettario della spese generali non può essere liquidato d’ufficio, ma occorre una specifica domanda!!
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 207/2014