ISSN 2385-1376
Testo massima
L’omessa notifica dell’avviso dell’udienza fissata per il dibattimento all’avvocato che ha cambiato sede, senza una necessaria verifica del nuovo indirizzo, determina la nullità dell’appello.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21303 del 26 maggio 2014. Il caso controverso riguarda l’amministratore e legale rappresentante di una società dichiarata fallita nel giugno del 2003 e condannato dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello, a otto mesi di reclusione per i reati di bancarotta semplice e di denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito ai sensi degli artt.217 e 220 l.f.
Dinanzi al giudice di legittimità il ricorrente ha lamentato la mancata notifica del provvedimento che fissava art.217 e 220 l.f. l’udienza dibattimentale nel giudizio di appello, l’inosservanza e la errata applicazione degli art.217 e 220 l.f. nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata. Infine il ricorrente ha eccepito l’intervenuta prescrizione dei reati addebitati.
La Corte di Cassazione ha accolto, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione dei reati, intervenuta ancora prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Inoltre, ha rilevato che, nel caso oggetto di giudizio, l’appello è nullo per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia dell’imputato. L’ avviso al difensore ha l’essenziale funzione di garantire il diritto alla difesa tecnica dell’imputato; pertanto, la sua omissione è annoverata tra le cause di nullità assoluta ai sensi dell’art.179 c.p.p.. Inoltre, l’art.484 c.p.p. stabilisce che il presidente, prima di dare inizio al dibattimento, controlla la regolare costituzione delle parti e, qualora verifichi che il difensore di fiducia dell’imputato è assente, nomina un sostituto d’ufficio. In tal modo, la difesa tecnica è senz’altro garantita.
Nel caso di specie, la notifica dell’avviso non è giunta a buon fine a causa del trasferimento dello studio del difensore di fiducia. Dopo aver constatato che lo studio non si trovava più all’indirizzo indicato nell’atto di appello nel lontano 2008, non sono state fatte attività di verifica del nuovo indirizzo, peraltro, agevolmente reperibile attraverso la consultazione di elenchi accessibili via web.
La Corte ha precisato che il vizio di notifica non può dirsi sanato per il fatto che il difensore d’ufficio, nominato proprio a seguito della constatata assenza di quello di fiducia, non ha sollevato la relativa eccezione. Infatti, la nomina del difensore d’ufficio, come si è detto, è proprio la conseguenza dell’omessa notifica. La Corte, rinviando a precedenti sentenze di legittimità, dunque, ha ribadito che, dall’omessa citazione del titolare del diritto e dal mancato avviso al solo difensore che ha l’obbligo di essere presente o ad entrambi quelli nominati di fiducia, deriva nullità assoluta ed insanabile che, in base all’art.179 c.p.p., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 400/2014