La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dal R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, art.40, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art.301 cpc, in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art.286 cpc, comma 2, DETERMINA AUTOMATICAMENTE L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno