La prescrizione per la riscossione dei contributi da parte della Cassa Forense, decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l’ente ha scoperto i maggiori introiti.
Fissarla al diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli con violazione del principio di certezza.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 19 LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576 (PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI)
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
IL CASO
L’avv. TIZIO GIALLO, proponeva opposizione, innanzi al Tribunale, avverso la cartella di pagamento notificata nel maggio 2002,concernente i contributi allo stesso richiesti dalla Cassa di Previdenza Assistenza Forense per l’anno 1987.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione, la Cassa di Previdenza Assistenza Forense proponeva appello.
La Corte pronunciandosi confermava la statuizione di primo grado.
In particolare, la Corte riteneva che fosse maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il termine, ex art.19, comma 2, L. n. 576 del 1980, dalla data di trasmissione alla Cassa di Previdenza Assistenza Forense della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della stessa legge, ancorchè fossero stati denunziati redditi inferiori al vero, come la Cassa era venuta a sapere successivamente.
La Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense proponeva ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso condannando la Cassa ricorrente al pagamento delle spese.
Attraverso una attenta analisi della Legge 20 settembre 1980, n. 576, art.19, sulla prescrizione dei contributi, la Corte ha distinto il regime della prescrizione a seconda che la comunicazione da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.17 e 23, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero.
Solo nel caso di omissione della dichiarazione si determina l’esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, laddove la dichiarazione ex. artt.17 e 23 sia stata resa in modo non conforme al vero, il decorso del termine è riconducibile al momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.
Invero, l’ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto e non incide sulla prescrizione, tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco.
Così argomentando la Corte ha affermato che, sebbene si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante, la decorrenza del termine prescrizionale resta determinata dalla Legge del 1980, ex art.17 e 23.
Fissarla al diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli.
IL COMMENTO
Con la decisione in rassegna la Corte si è, nuovamente, pronunciata sulla disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense.
In particolare la Corte ha previsto che la prescrizione decennale per la riscossione dei contributi da parte della Cassa Forense, viene esclusa solo nei casi in cui l’obbligato abbia omesso di rendere la propria dichiarazione.
Diversamente, laddove la comunicazione da parte dell’obbligato sia stata resa in modo non conforme al vero, il decorso del termine prescrizionale è riconducibile al momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale della dichiarazione.
La fissazione di un diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi dell’avvocato, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli, facendola decorrere da un fatto soggettivo (SCOPERTA) e non da quello oggettivo (TRASMISSIONE DATI), per cui il termine in astratto potrebbe essere procrastinato oltre i dieci anni con violazione del principio di certezza del diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso omissis/2010 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE;
RICORRENTE
contro
TIZIO GIALLO;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n.82/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 26/01/2010, depositata il 03/02/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata annullata la cartella di pagamento, notificata nel maggio 2002 concernente i contributi richiesti dalla Cassa di Previdenza Assistenza Forense all’avv. TIZIO GIALLO per l’anno 1987 ritenendo che si fosse maturata la prescrizione, facendo decorrere il termine, Legge n. 576 del 1980, ex art.19, comma 2, dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della stessa legge, ancorchè fossero stati denunziati redditi inferiori al vero, come la Cassa era venuta a sapere successivamente.
La Corte territoriale disattendeva la tesi della Cassa, per cui il termine doveva invece decorrere dalla conoscenza che il reddito effettivo imponibile per quegli anni era superiore a quello dichiarato, perchè l’ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con un motivo, mentre l’avv. TIZIO GIALLO resiste con controricorso.
La Cassa ricorrente censura la sentenza per avere affermato che la prescrizione dei crediti contributivi decorra dall’invio della dichiarazione reddituale anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco e sostiene che, in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere solo quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato, ovvero che, ai sensi dell’art.2941 cc, il termine dovrebbe restare sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato.
Letta la relazione resa ex art.380 bis cpc, di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica del ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non validamente contraddetti in memoria;
Il ricorso è manifestamente infondato, ancorchè si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante.
Tuttavia la normativa non è stata modificata in ragione dell’ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata L. del 1980, ex art.17 e 23, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell’ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli.
Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza n. 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che “La Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
In quel caso la Suprema Corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza con la quale era stata accolta l’eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti di alcuni avvocati sul presupposto che l’erroneità e l’infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui alla citata L. n. 576 del 1980, art.19, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall’art.17 della medesima legge. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti per esborsi e mille per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.
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