ISSN 2385-1376
Testo massima
L’avvocato che, nel corso del giudizio, utilizzi affermazioni diffamatorie nei confronti del CTU incorre nel reato di diffamazione ed è obbligato al risarcimento del danno.
Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12402 del 21.05.2013, si è pronunciata sul ricorso promosso da un avvocato condannato, nei precedenti gradi di giudizio, al risarcimento danni proposta da un architetto, nella sua qualità di consulente tecnico d’ufficio, per affermazioni diffamatorie contenute nell’istanza di sostituzione CTU.
In particolare accadeva che nel corso del giudizio l’avvocato qualificava come “FALSA” la risposta fornita dal CTU, affermando che: “come al solito il c.t.u. non risponde e la risposta è palesemente priva di ogni pregio e falsa” ovvero utilizzava l’espressione “SEDICENTE TECNICO“.
Orbene tali locuzioni, a parere tanto dei giudici di merito quanto dei giudici di legittimità, TRAVALICANO I LIMITI DELLA DIFESA E CONTINENZA lasciando in tal modo intendere che il CTU si qualificava tecnico nella consapevolezza di non esserlo.
Analogamente l’ultima frase in contestazione: “chi non è in grado di fare il perito, soprattutto per le perizie giudiziali che sono assai delicate per i risvolti che esse necessariamente comportano, dovrebbe lasciare il compito a chi è preparato in merito” investiva la professionalità e la capacità dell’architetto, del tutto gratuitamente, non solo nella singola vertenza, ma in generale.
Ebbene, osservano gli ermellini, che nonostante la speciale esimente contemplata dall’art.598 c.p. “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi l’Autorità Giudiziaria” con cui il legislatore ha cercato di tutelare le parti del processo garantendo loro la più ampia libertà nell’esercizio del diritto di difesa, troverà applicazione sempre che le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale.
È dunque necessario il rispetto del criterio della pertinenza per cui le offese devono concernere l’oggetto della causa, ossia devono essere direttamente connesse al tema della causa, con la conseguenza che tali presupposti non ricorrono ove le offese non siano pertinenti e si risolvino in giudizi apodittici sulla persona offesa.
Lo specifico richiamo al requisito della CONTINENZA, richiamato dalla Corte, risulta operato per evidenziare il CARATTERE VOLUTAMENTE OFFENSIVO E IL TENORE OBIETTIVAMENTE ECCESSIVO delle espressioni rispetto al libero esercizio del diritto di difesa garantito dall’esimente in parola.
La Corte, alla luce delle motivazioni esposte ha confermato le decisioni adottate nei precedenti gradi di giudizio condannando l’avvocato al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al consulente tecnico d’ufficio, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso che si realizza, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (cfr. Cass. 10980/2001).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 290/2013