Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l’illecito “de quo” la condotta dell’avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell’art. 2285 c.c., da un socio receduto.
Questo è il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. Unite, Pres. Cassano – Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022.
Il difensore proponeva ricorso avverso la sanzione irrogatagli dal proprio Consiglio dell’Ordine per avere egli commesso l’illecito di cui all’art. 24 codice deontologico. La condotta sanzionata consisteva nell’avere prestato attività difensiva in conflitto di interessi, avendo dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società ed, in seguito, difendendo alcuni soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato ai sensi dell’art. 2285 c.c..
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che elemento fondamentale al fine di verificare la causazione dell’illecito “è la individuazione della “parte assistita” e del “cliente” del professionista, ossia del soggetto che gli abbia conferito mandato, in relazione ad un diverso soggetto per il quale pure egli abbia assunto l’incarico professionale, ma in conflitto di interessi col primo.”.
Secondo le Sezioni Unite “costituisce principio da tempo affermato che le società personali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti del diritto”. Ciò deriva dal disposto positivo dell’art. 2266 c.c., intitolato alla rappresentanza della società, secondo cui la società “acquista diritti e assume obbligazioni” per mezzo dei soci e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Non solo, quindi, una comproprietà dei beni con vincolo di destinazione, ma un nuovo soggetto giuridico. La soggettività è fondata, altresì, sulle ulteriori disposizioni, regolanti la sede e la ragione sociale, il divieto di concorrenza in capo ai soci, il conferimento di beni in proprietà della società, e, al di fuori della disciplina delle società, gli artt. 2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari”.
Pertanto, la responsabilità sussidiaria dei soci era per debito altrui: perchè il socio non rispondeva di un debito sorto immediatamente in capo a lui, ma di un debito della società, soggetto distinto.
In tal senso, una volta acquisita la distinta soggettività della società di persone rispetto alle persone dei suoi soci, il “debito sociale” configurava in ogni caso un debito non già proprio del socio, ma unicamente della società, il socio illimitatamente responsabile venendo ad assumere, piuttosto, la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.
Ne è derivato, in conclusione, che l’avere assunto incarichi pur sempre per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non ha integrato l’illecito de quo.
Pertanto, il ricorso è stato accolto, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annullata la sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina all’avvocato difensore con provvedimento del 19 luglio 2017.
Il Consiglio dell’ordine competente, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CIÒ ANCHE QUANDO ASSISTA COME DIFENSORE UNA PARTE CIVILE IN UN PROCESSO A CARICO DI UN ALTRO CLIENTE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Terrusi | 29.05.2023 | n.14933
VI È LA NULLITÀ DEL SECONDO MANDATO DIFENSIVO
Sentenza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 11.10.2023 | n.28427
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