ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n.14936 del 06/09/2012 la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità del legale che, in caso di inadempimento contrattuale contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, articolo 2932 del cc, non proponga anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende, tenendo in tal modo un comportamento negligente.
La questione trae origine dalla compravendita di un edificio mai completato e dall’accoglimento, da parte del giudice di merito, della domanda riconvenzionale proposta dal venditore che aveva ottenuto la restituzione e il pagamento di una pesante indennità a titolo di occupazione.
Osserva la Corte che il comportamento tenuto dal professionista il quale, a seguito di un inadempimento contrattuale del promittente venditore non agisce, a tutela del proprio cliente, attraverso l’azione di esecuzione specifica ex art.2932 cc, è da considerarsi quale comportamento negligente.
Invero, alla luce del principio di diritto autorevolmente stabilito dalle Sezioni Unite, e ribadito dalla giurisprudenza più recente (Sez. Un. 1720/85; Cass. n. 1562/2010).”il promissario acquirente, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art.2932 cc, chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo”. Tali due azioni, infatti, mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell’equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, né in particolare nel disposto dell’art.2932 cc, ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita, a favore della parte adempiente dai principi generati in tema di contratti a prestazioni corrispettive.
In conclusione sostiene la Corte che “l’azione di riduzione, ove ritualmente introdotta, avrebbe potuto, nel caso di specie, sovvertire l’esito della causa”.
Testo del provvedimento
Cassazione Civile, sez. III, 06 settembre 2012, n. 14936
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 21 dicembre 2000 S.S. conveniva in giudizio l’avv. L..D.M. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua negligenza nel condurre una precedente causa proposta nei confronti di tale C.E. ed introdotta nel 1981, il cui esito aveva visto l’accoglimento della domanda riconvenzionale del C. e la risoluzione di un preliminare di compravendita per colpa di esso S., condannato altresì alla restituzione degli immobili oggetto del preliminare ed al pagamento di lire 160 milioni a titolo di indennità di occupazione.
La negligenza addebitabile al legale era consistita essenzialmente nel non aver proposto, contestualmente all’azione ex art.2932 cc, anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenendo per lavori di completamento dell’edificio, facendolo solo tardivamente.
Anche il successivo atto di appello, curato da altro difensore, era stato inoltre respinto.
In esito al giudizio, introdotto nei confronti dell’avv. D.M. , in cui si costituivano sia il convenuto sia la sua assicuratrice, la omissis Assicurazioni Spa, da lui chiamata in causa, il Tribunale di omissis rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dallo S..
Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente ed in esito al giudizio in cui si erano costituiti sia il legale sia la omissis Assicurazioni S.p.a., la Corte di Appello di omissis con sentenza depositata in data 7 ottobre 2008 rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza lo S. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
All’udienza dell’8.11.2011 la Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della omissis Assicurazioni Spa. Provvedutosi all’incombente, la omissis ha depositato controricorso.
Resiste altresì con controricorso l’avv. D.M. . Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e inadeguata, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le ragioni per cui era stata respinta la domanda ex art.2932 cc, avanzata dallo S., ed accolta la domanda di risoluzione del preliminare, proposta dal C..
La decisione, infatti, contrariamente all’interpretazione datane dalla Corte di merito, non era stata determinata dall’inadeguatezza della somma offerta rispetto al prezzo pattuito nel compromesso, e dalla ritenuta legittimità del rifiuto del C. di accettare tale prestazione ma dal fatto che l’actio minoris non poteva essere esaminata in quanto proposta dall’avv. D.M. tardivamente in sede di conclusioni.
Inoltre – e tali rilievi sostanziano la seconda doglianza, articolata anch’essa sotto il profilo della motivazione inadeguata, omessa ed insufficiente – la Corte territoriale avrebbe argomentato in maniera errata sia nel ritenere che la decisione di offrire a saldo prezzo la somma di soli 10 milioni, anziché 60, risalisse ad autonoma volontà dello S. sia nel ritenere che l’avv. D.M. non potesse opporsi.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi fondati e meritano accoglimento.
A riguardo, ai fini di una più agevole comprensione dei termini della vicenda, deve premettersi che, con l’atto di citazione del 27 maggio 1981, l’avv. D.M. , nel convenire in giudizio il C. per conseguire ex art.2932 cc il trasferimento delle porzioni immobiliari compromesse, si limitava ad offrire il pagamento del prezzo residuo, da determinarsi in corso di causa, senza proporre, contestualmente, anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende per i lavori di completamento dell’edificio, facendolo solo tardivamente, nel precisare le conclusioni. In esito al giudizio, nella motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale faceva presente che l’esame andava limitato alla domanda originariamente proposta, essendo preclusa la possibilità di prendere in considerazione la domanda di riduzione in quanto era stata proposta tardivamente e la difesa del C. aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Ciò posto, a causa dell’inadeguatezza della somma offerta, doveva essere pronunciata la risoluzione del contratto preliminare per colpa del promissario acquirente, il quale andava altresì condannato alla restituzione degli immobili e al pagamento di lire 160 milioni a titolo di indennità di occupazione.
Il successivo atto di appello, curato da altro difensore, veniva respinto sulla base delle medesime considerazioni.
Ciò premesso, esaurito l’excursus dell’antefatto storico-giudiziale della vicenda, passando all’esame della controversia che ci occupa, deve portarsi l’attenzione sul rilievo che la motivazione della sentenza, oggetto del presente ricorso, si fonda sulla premessa che il rigetto della domanda dello S. volta a conseguire il trasferimento coattivo delle porzioni immobiliari e l’accoglimento della domanda di risoluzione del preliminare, proposta dal C. , non erano stati determinati dalla negligenza del legale dello S. bensì dal fatto che quest’ultimo, prima con una lettera, inviata il 16 ottobre 1981, e poi, comparendo di persona davanti al notaio, aveva dichiarato la propria indisponibilità a versare interamente il prezzo concordato.
Avendo tale comportamento integrato una grave inadempienza, doveva concludersi – così, in sintesi, la ratio decidendi della decisione – che la proposizione dell’azione di riduzione, anche se ritualmente introdotta, comunque, non avrebbe potuto sovvertire l’esito della causa.
Tale affermazione, posta dai giudici di merito a base della loro decisione, non è e non può ritenersi esente da censure.
E ciò, in primo luogo, alla luce del principio di diritto autorevolmente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui “il promissario acquirente, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art.2932 cc, chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dal citato art.2932 cc non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente” (Sez. Un. 1720/85).
Giova aggiungere che il principio di diritto riportato ha ricevuto ulteriore conferma da parte della Suprema Corte la quale, anche recentemente, ha ribadito che, in presenza di difformità non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art.2932 cc, chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo, (Cass. n. 1562/2010, 3383/07, n. 10291/02, n. 16236/03).
Ciò posto, considerato che la Corte territoriale ha evitato di esaminare le considerazioni formulate dall’appellante, deve concludersi che l’omesso approfondimento delle ragioni di doglianza svolte dall’appellante e delle considerazioni in esse contenute inficia la correttezza del ragionamento svolto dalla Corte di merito e ne determina la sua censurabilità.
Ed è appena il caso di sottolineare a riguardo che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dal ricorrente, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile come nella specie traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti.
Ne consegue che il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di omissis, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di omissis, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
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Numero Protocolo Interno : 18/2012