
La condotta dell’avvocato che richiede compensi non dovuti o sproporzionati configura un illecito istantaneo che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta è formulata al cliente. Pertanto, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre da tale momento.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Cassano – Rel. Bertuzzi, con la sentenza n. 33554 del 20 dicembre 2024.
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona su esposto del legale rappresentante di una società con la quale il professionista aveva avuto rapporti lavorativi, lamentando di avere ricevuto dal legale, dopo l’interruzione del rapporto, esorbitanti richieste di pagamento di compensi professionali, comprensive anche di quanto già corrisposto.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto dichiarava l’avvocato responsabile dei fatti contestati e gli irrogava la sanzione della censura.
A seguito del ricorso proposto da parte del professionista, con sentenza del 5.12.2023 il Consiglio Nazionale Forense confermò la decisione impugnata.
Il Consiglio Nazionale Forense motivava tale conclusione disattendendo le nuove deduzioni del ricorrente, che aveva invocato, a giustificazione dei fatti, errori commessi dai propri collaboratori di studio, a cui aveva affidato le attività di recupero dei crediti professionali, e dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti ed il giudizio di responsabilità formulati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, risultando provato che il professionista aveva chiesto somme eccedenti rispetto a quelle che potevano giustificarsi in relazione all’attività svolta o somme non dovute poiché riferibili alle attività già comprese nel contratto di consulenza ed aveva inoltre agito in giudizio per somme superiori a quelle richieste in via stragiudiziale senza alcuna riserva così violando le norme che disciplinano la legittima richiesta di compensi da parte dell’avvocato.
L’avvocato proponeva ricorso per Cassazione, nel cui primo e secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 29, commi 4 e 5, e 21 del Codice Deontologico Forense, affermando che il Consiglio Nazionale Forense non aveva tenuto conto, da un lato, che le condotte ascritte all’incolpato rivestono natura di illecito istantaneo e, dall’altro, che esse erano maturate in un contesto unitario integrando, pertanto, un unico “fatto “, da ritenersi posto in essere dalla data di invio della lettera del legale contenente la richiesta di pagamento del compenso ritenuto esorbitante.
Il fatto di rilevanza disciplinare si sarebbe, pertanto, interamente consumato già con la citata missiva, a nulla rilevando l’ulteriore richiesta formulata in giudizio con il ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., essendo essa da considerarsi assorbita dalla condotta precedente. Appariva pertanto erronea la valutazione della sentenza impugnata, che aveva motivato l’applicazione della sanzione sulla base della considerazione che l’incolpato aveva commesso più condotte illecite.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riteneva i motivi fondati, affermando che, in relazione agli addebiti disciplinari contestati, la prescrizione decorreva dal momento in cui, la condotta addebitata all’incolpato si era consumata, e cioè con la lettera contenente la richiesta di pagamento ed il deposito del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ..
La richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integrava, infatti, un illecito istantaneo, che esaurisce i suoi effetti nel momento in cui è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica.
Sulla scorta di tali motivazioni, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’avvocato, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON RILEVA IL MANCATO PAGAMENTO DEL CLIENTE DELLE SPESE LEGALI
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Virgilio – Rel. Valitutti | 08.07.2020 | n.14233
ILLECITO IL COMPORTAMENTO DELL’AVVOCATO CHE OFFRE PRESTAZIONI A PREZZI SIMBOLICI
PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE L’OFFERTA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI AD UN COSTO SIMBOLICO È ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA
Sentenza | Consiglio Nazionale Forense, Pres. Mascherin | 06.12.2019 | n.148
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