Nei procedimenti disciplinari, deve essere sempre garantito il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui l’incolpato deve essere messo in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione e di formulare le proprie osservazioni in proposito.
In tal senso, nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza avvertire il professionista essendo l’audizione dell’incolpato un adempimento essenziale e privo di equipollenti la cui assenza comporta la nullità della sanzione.
Nel procedimento disciplinare a carico di un avvocato è sempre necessaria la convocazione del professionista per l’adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare anche se in forma provvisoria, innanzi il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
IL CASO
Un avvocato, dopo esser stato inquisito in sede penale per reati di tipo associativo – mafioso e di altri a questi strumentati, veniva convocato da due consiglieri a presentarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico.
All’esito di tale procedimento l’avvocato inquisito veniva sospeso dall’esercizio della professione forense.
Contro tale decisione l’avvocato, proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che respingeva il ricorso, ritenendo regolare l’iter disciplinare.
Avverso il provvedimento di rigetto l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro la nullità del procedimento di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art.43 e ss, in quanto era stato convocato, per l’apertura del procedimento disciplinare, a comparire davanti a due soli consiglieri, che la convocazione era priva di qualsiasi riferimento al procedimento disciplinare e che la stessa non aveva rispettato il termine minimo inderogabile di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art.45, per cui detta convocazione aveva compromesso il diritto di difesa.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso e, pronunciando nel merito, ha annullato il provvedimento cautelare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, compensando le spese del giudizio.
In particolare la Corte, attraverso un attenta analisi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt.47 e 48, sull’ordinamento della professione di avvocato, ha precisato che il procedimento disciplinare avanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si articola in due fasi:
la prima di natura istruttoria (in cui il Presidente può delegare uno o più componenti del Consiglio a compiere attività istruttorie, compresa l’audizione dell’interessato) diretta a raccogliere informazioni e documenti necessari alla valutazione dell’addebito;
la seconda di natura dibattimentale in cui vengono precisate le contestazioni e acquisite le difese dell’incolpato.
Invero, se a seguito della fase istruttoria viene disposto il rinvio a giudizio, il Presidente del consiglio forense notifica all’incolpato la data di fissazione del dibattimento, concedendogli un termine di comparizione non inferiore a 10 giorni dando cosi inizio alla seconda fase.
Si precisa che, il professionista incolpato ha sempre diritto ad avere l’ultima parola, prima della chiusura del procedimento.
Pertanto nel caso di specie, sebbene la convocazione dell’incolpato era stata effettuata regolarmente da soli due Consiglieri, non era stata invece rispettata la fase dibattimentale in quanto ai sensi dell’art.45, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può infliggere alcuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
A sostegno di quanto esposto il summenzionato R.D.L. n. 1578 del 1933, all’art.43, dopo avere indicato le ipotesi che contemplano la sospensione dell’esercizio della professione forense, stabilisce che, nei casi consentiti, “è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine sentito il professionista”.
La ratio delle norme in esame va ravvisata dunque nell’esigenza di garantire i diritti costituzionalmente protetti del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e trova applicazione anche nelle fasi istruttorie e cautelari.
Nessuna eccezione è ipotizzabile neppure nel procedimento sommario volto all’adozione di provvedimenti cautelari.
Ad avviso del collegio, dunque, l’audizione dell’incolpato costituisce in tutte le ipotesi un adempimento essenziale e privo di equipollenti.
IL COMMENTO
Con la decisione in esame la Corte, ha riaffermato l’esigenza di garantire, in tutte le fasi e gradi dei procedimenti, comprese le fasi istruttorie e cautelari, i diritti costituzionalmente protetti del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Tale principio trova pertanto applicazione, anche nel procedimento disciplinare forense, nelle varie fasi in cui lo stesso si articola, nell’ambito del quale nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza avvertire il professionista essendo l’audizione dell’incolpato, regolarmente invitato a comparire, un adempimento essenziale e privo di equipollenti la cui assenza comporta necessariamente la nullità della sanzione.
È evidente che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nell’ambito dell’applicazione delle regole al procedimento disciplinare, ha violato le più elementari norme relative al giusto processo.
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