Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Virgilio – Rel. Criscuolo, con la sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023.
La società ricorrente deduceva di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune resistente che al momento dell’acquisto aveva natura edificabile, avendo per l’effetto presentato un piano di lottizzazione finalizzato al rilascio della concessione edilizia. Nelle more, essendo cambiata l’amministrazione comunale, questa aveva deciso di modificare il Piano di fabbricazione e il regolamento edilizio, variando la destinazione urbanistica del terreno da residenziale ad agricolo, con conseguente perdita di valore.
Il Comune adottava una variante al Piano di lottizzazione, onde consentire l’interramento di cavi ad alta tensione nel terreno ad opera della stessa società ricorrente per una spesa totale di euro 150 mila, in cambio del già promesso ripristino della natura edificabile del terreno.
Tuttavia, nonostante le rassicurazioni del Comune, il terreno era rimasto agricolo.
La società agiva, quindi, in giudizio per far valere la responsabilità precontrattuale dell’ente e, in subordine, per far riconoscere l’arricchimento ingiustificato del Comune.
Il Tribunale rigettava per difetto di prova la domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale, ma accoglieva la domanda di indebito arricchimento.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, e la Corte di Appello riteneva la domanda di arricchimento inammissibile per difetto di residualità e ciò proprio perchè l’azione proposta in via principale, ex art. 1337 c.c., era stata disattesa dal Tribunale, che aveva escluso che il Comune, tramite lo scambio di corrispondenza o le trattative condotte dai suoi rappresentanti, avesse assunto l’impegno di mutare la destinazione urbanistica dei terreni della appellata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società ricorrente con sei motivi.
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello aveva dichiarato improponibile la domanda di arricchimento senza causa operando una applicazione acritica del principio di sussidiarietà, essendosi limitata ad affermare che il Tribunale aveva rigettato la domanda di responsabilità precontrattuale del Comune, poichè non era stata fornita una prova idonea, salvo poi aggiungere che non era emerso che il Comune avesse assunto un impegno a mutare la destinazione dei terreni di proprietà della ricorrente.
Trattavasi però, sulla base del contenuto della sentenza di primo grado, di un rigetto, frutto della valutazione sia delle prove orali che di quelle documentali, motivato per la mancata dimostrazione della violazione dell’obbligo di buona fede da parte del Comune, il che equivaleva ad un rigetto correlato all’accertamento dell’insussistenza del titolo fondante la domanda ex art. 1337 c.c..
Ne è conseguito, alla luce dei principi esposti, che la domanda di arricchimento senza causa era da considerarsi proponibile.
Pertanto, la sentenza gravata è stata cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per esaminare gli altri motivi di appello reputati assorbiti e direttamente riferiti alla domanda ex art. 2041 c.c.. Spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ARRICCHIMENTO EX ART. 2041 CC: L’AZIONE È ESPERIBILE SOLO IN VIA RESIDUALE
TALE AZIONE È INAMMISSIBILE IN CASO DI CARENZA DELLA SUSSIDIARIETÀ
sentenza | Tribunale di Enna, Giudice Davide Naldi | 02.11.2023 | n.757
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