Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio, con la sentenza n. 1007 del 22 marzo 2023.
Una società conveniva in giudizio la banca evidenziando di essere titolare di un’apertura di credito per scoperto su conto corrente per garantire esigenze di elasticità di cassa e che nel relativo contratto erano state previste una serie di condizioni non rispettate, essendosi applicati tassi ultralegali differenti senza darne alcuna comunicazione, essendosi pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché cms nulle.
Chiedeva, pertanto, di far dichiarare l’inefficacia delle variazioni del tasso di interesse, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale, l’inefficacia degli addebiti per cms, perché privi dì giustificazione causale, con condanna della Banca alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre ristoro del danno per l’omessa comunicazione delle variazioni contrattuali, nonché in via subordinata la risoluzione del contratto dì apertura di credito per eccessiva onerosità sopravvenuta, e in via ulteriormente subordinata il ristoro dei danni ex art. 1440 c.civ., oltre vittoria di spese.
Il Tribunale pugliese, alla luce del principio di diritto esposto, ha rigettato le domande, tenuto conto che la parte attrice – pur essendo gravata dei relativi oneri documentali- non aveva prodotto i contratti relativi ai rapporti bancari necessari, tenuto conto che si era limitata a contestare l’applicazione di tassi diversi da quelli pattuiti, l’anatocismo trimestrale e di cms illegittime senza provare la pattuizione né il criterio di determinazione.
Pertanto, la domanda attorea è stata rigettata con condanna dell’attore al pagamento, in favore della banca convenuta, delle spese processuali.
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