La ripetizione d’indebito oggettivo rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (Cass. n. 9775/2016; Cass. n. 7871/2011; Cass. n. 7510/2011).
Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
Questo è il principio espresso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Altamura, Giudice Raffaele Minoia, con la sentenza n. 201 del 26 settembre 2023, con la quale è stata condannata la banca convenuta alla restituzione in favore della parte attrice.
Il Giudice ha precisato che “ai fini dell’inquadramento dei presupposti soggettivi dell’azione esercitata di cui all’art. 2033 c.c., deve ritenersi accipiens nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta e conformemente all’insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4862/2021), la banca convenuta con cui sono stati stipulati i contratti di finanziamento e che ha percepito l’importo di cui si invoca la restituzione”.
E infatti “Non può rilevare la circostanza che, detto importo sia stato riscosso tramite intermediario, i cui rapporti con l’accipiens, il solvens non poteva conoscere, assumendo rilievo gli stessi solamente nei rapporti interni, tanto che la stessa predetta specificazione delle voci componenti le “commissioni istruttoria” richiamata dalla convenuta solamente con notevole sforzo ermeneutico, e comunque, solo in una misura che a parte attrice non poteva chiaramente essere noto, potrebbe consentire di affermare la sussumibilità delle provvigioni al proprio agente fra tali commissioni”.
La domanda di restituzione dell’attrice è stata accolta e la banca convenuta condannata alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel.Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
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