“La correntista, nel chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, avrebbe dovuto depositare sia la documentazione contrattuale così da dimostrare l’assenza di giustificazione degli addebiti operati nel corso del rapporto (non potendosi invocare, in senso contrario, il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, in quanto non applicabile allorché ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisca la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione – Cass. Civ., Sez. VI, 22.6.2020, n. 12178; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009), sia quella contabile occorrente per la ricostruzione dell’andamento del rapporto (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895, Cass. Civ. 3/12/2018 n. 31187). Né a tale onere avrebbe potuto sopperire con l’ordine di esibizione da parte del giudice ex art. 210 cpc, atteso che, come ha chiarito la Corte di Cassazione, “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pescara, Giudice Stefania Ursoleo, con la sentenza n. 560 del 19 aprile 2023, con la quale è stata rigettata la domanda attorea di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla banca.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto non supportate da idonea prova documentale le domande di parte attrice, ribadendo che, per il principio generale “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”.
Nella fattispecie, non vi era prova che l’attrice avesse richiesto alla Banca la documentazione inerente al rapporto mentre, dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice, in atti non risultava né il contratto di c/c nè la serie degli estratti conto rappresentativi dell’andamento del rapporto.
Dunque, alcun documento contrattuale, con le condizioni applicate al rapporto in origine con le eventuali modifiche, era stato prodotto in relazione al c/c a cui faceva riferimento l’attrice; così come non risultava la produzione degli e/c inerenti quel rapporto, eccetto quelli di giugno-settembre-dicembre 2004. Da ciò non poteva che discendere il rigetto delle domande per non avere l’attrice assolto al proprio onere probatorio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE È GRAVATO DELL’ONERE PROBATORIO
DEVE PRODURRE IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 12.01.2022 | n.57
ONERE PROVA: IL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO DEVE PROVARE I FATTI A FONDAMENTO DEL SUO DIRITTO
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE PER L’INDEBITO DEVE ALLEGARE LE RIMESSE SOLUTORIE IN CONTO
IN MANCANZA L’ATTO DI CITAZIONE È NULLO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
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