Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria, prevista dall’art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Campanile – Rel. Carrato, con la sentenza n. 16623 del 20.06.2019.
La vicenda ha riguardato una banca che, ottenuto decreto monitorio dal Tribunale di Sondrio, divenuto definitivo per mancata opposizione, non vedeva soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Al fine di esercitare le conseguenti azioni per il recupero della somma, l’istituto di credito ricostruiva le vicende successorie che avevano interessato i due soggetti ingiunti, evidenziando che, poiché il padre dei due debitori era deceduto anteriormente alla moglie, ne derivava che entrambi si sarebbero dovuti considerare legittimari della madre e, quindi, aventi diritto ad una quota del patrimonio della poi defunta genitrice, in virtù e per gli effetti di cui all’art. 537 c.c..
Detta genitrice, però, con testamento olografo, ritualmente pubblicato (e che non risultava essere stato successivamente impugnato), aveva istituito quale sua unica erede la sorella dell’ascendente dei sigg. ingiunti, con totale pretermissione dei nipoti, debitori in forza dell’evidenziato decreto ingiuntivo definitivo costituente titolo esecutivo.
Per effetto della grave posizione debitoria di questi ultimi era interesse della Banca surrogarsi, ai sensi dell’art. 2900 c.c., nell’esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare ai sensi dell’art. 524 c.c. una loro eventuale rinunzia ai propri diritti ereditari.
Pertanto, Banca, con atto di citazione, chiedeva al Tribunale di Cremona di accertare che i due soggetti erano eredi legittimari, conseguentemente, di dichiarare nullo o, comunque, inefficace il testamento olografo de quo nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante agli anzidetti legittimati preteriti.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa. Gli altri due convenuti rimanevano contumaci.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12/2007, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva ogni domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti.
Sull’appello proposto dalla Banca, al quale resisteva l’appellata, la Corte bresciana, con sentenza n. 59/2013 (depositata il 15 gennaio 2013) rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza di prime cure, condannando la Banca appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Banca, riferito a due motivi.
Ha resistito con controricorso la sola intimata mentre gli altri due intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dalla Banca ed a confutazione di quanto statuito dai Giudici di merito, ha precisato – in esito ad una ricostruzione sistematica derivante dall’esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all’art. 481), 557 e 2900 c.c., – che l’azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale ma legittima nella sfera giuridica del debitore.
L’azione surrogatoria, infatti, è uno strumento che il legislatore appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni volte ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
Per i Supremi Giudici, dunque, l’azione di riduzione va proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte, in qualità di litisconsorte necessario.
Pertanto, poiché il creditore deve, a norma dell’articolo 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l’inscindibilità della causa a cui devono partecipare.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, gli ermellini hanno accolto entrambi i motivi del ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno