In tema di onere probatorio, nel caso in cui sia l’attore ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, è su costui che incombe l’onere di allegare i fatti posti a base della domanda, al fine di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Patti, Giudice Antonino Casdia, con la sentenza n. 701 del 4 luglio 2023.
Nel caso in esame, l’attore non aveva fornito alcuna prova limitandosi a chiedere una consulenza tecnica, che era apparsa meramente esplorativa.
Inoltre, non risultava prodotto in giudizio da parte attrice nessun documento dimostrativo dell’avvenuto pagamento di importi a titolo di interessi corrispettivi e/o moratori, in merito alla lamentata usurarietà/indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse corrispettivo, e di mora.
Pertanto, in assenza di deposito delle contabili di pagamento e/o delle quietanze di versamento degli interessi, mancando prova della avvenuta esecuzione della prestazione da ripetere, la domanda di ripetizione di indebito è stata rigettata per carenza di prova.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
IL CLIENTE HA L’ONERE DI PRODURRE SCRITTI CHE DOCUMENTINO LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni-Rel.Falabella | 19.01.2022 | n.1537
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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