E’ inammissibile la domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme di danaro indebitamente percepite nel corso del rapporto bancario dall’Istituto di credito, qualora riferita allo stesso rapporto di conto corrente già oggetto di precedente accertamento in sede giurisdizionale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Iandiorio, con la sentenza n. 1952 del 10.11.2015.
Nella fattispecie in esame, i correntisti convenivano in giudizio la Banca al fine di ottenere la ripetizione delle somme a vario titolo indebitamente percepite dall’Istituto di credito in relazione al conto corrente.
In particolare, gli attori chiedevano la restituzione di tutte le somme di danaro che, nel corso del rapporto bancario, erano state incassate illegittimamente a titolo di interessi trimestralmente capitalizzati, oltre il risarcimento del danno.
La Banca convenuta sollevava l’eccezione di giudicato, facendo rilevare che, in relazione alla domanda proposta, era già intervenuta sentenza di accoglimento parziale resa dal Tribunale di Avellino.
Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea accogliendo l’eccezione sollevata dall’Istituto di credito convenuto.
Invero, il Giudice ha rilevato che le parti avevano richiesto l’accertamento di somme indebitamente percepite dalla Banca con riferimento allo stesso rapporto di conto corrente del quale avevano proposto un accertamento ampio ed onnicomprensivo.
Dunque, a seguito di un vano tentativo di scavalcare il principio del giudicato e/o di ottenere un appello alla sentenza citata che avrebbe deciso “senza un accertamento effettivo, specifico e concreto del rapporto in contestazione… ”, il Giudice ha affermato, in ogni caso, l’inammissibilità della rivisitazione del rapporto di conto corrente in tale sede e, pertanto, ha rigettato la domanda proposta, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 15.444,50.
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