In materia processuale civile, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione di indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate pattuizioni contrattuali, l’attore ha l’onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola asseritamente illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene alla somma complessiva di cui domanda la restituzione (Trib. Napoli Nord, n. 107 del 13.1.2017).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo, con la sentenza n. 357 del 12 luglio 2023.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non avevano puntualizzato la domanda in maniera sufficientemente circostanziata, limitandosi a dedurre genericamente l’arbitraria variazione degli interessi debitori e creditori da parte della banca, l’applicazione di interessi anatocistici e la violazione della disciplina sulla trasparenza da parte dell’istituto di credito, l’eventuale superamento del tasso di soglia usurario, senza in alcun modo documentare tali allegazioni.
L’atto di citazione si palesava, dunque, assolutamente generico, ai limiti della nullità per difetto di indicazione della causa petendi prevista dall’art. 163 n. 4) c.p.c..
Per tali motivi, la domanda di ripetizione è stata rigettata con condanna alle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ IN QUANTO LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO È STRUMENTALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino | 01.06.2023 | n.1242
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel. Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
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