“Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass. 30713/2018), con la ulteriore precisazione per cui (Cass. 24948/2017) “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo, con la sentenza n. 42 del 3 ottobre 2023, con la quale è stata ritenuta infondata, per carenza di allegazione e prova, la domanda attorea di accertamento di indebito ex art. 2033 c.c. previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali asseritamente illegittime.
Secondo il Tribunale, “l’assoluta genericità delle allegazioni attoree finisce per delegare al giudice di operare in via totalmente vicaria, posto che, né in citazione, né in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., sono precisate, in concreto, le condizioni illecite cui la azione si riferisce, nella dinamica del rapporto; né è detto quale risulterebbe, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze suscettibili di ripetizione, le quali non vengono mai fatte oggetto di puntuale elencazione, ma solo astrattamente prospettate attraverso un richiamo alla voce “competenze” di ciascun estratto-conto prodotto. Ciò a riscontro del carattere esplorativo dell’intera impostazione”.
Il Giudice ha aderito alla interpretazione per cui omettere la allegazione specifica delle voci oggetto di ripetizione, facendo, sic et simpliciter, ovvero “omnicomprensivamente”, riferimento alla documentazione tutta depositata nel fascicolo – dalla quale, tuttavia, non veniva enucleato precisamente l’insieme di poste che avrebbero costituito l’indebito – valeva alla stregua di deduzione generica.
I fatti sui quali l’attore fondava le proprie pretese dovevano, infatti, essere specificamente indicati, come prescritto dall’art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presupponesse, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto. Doveva ritenersi dunque – anche nell’ottica di tutela dell’altrui diritto di difesa – che le produzioni documentali, svincolate da una specifica allegazione negli scritti difensivi, fossero tamquam non esset, essendo la parte onerata, nel modo più analitico possibile, d’illustrare, nello specifico, la valenza probatoria dei documenti che introduceva in giudizio.
Pertanto, gli esiti della espletata CTU non sono stati utilizzati, in quanto evidentemente la stessa era stata disposta in assenza dei relativi presupposti, essendo mancante la puntuale allegazione degli specifici fatti posti a fondamento della domanda.
La domanda attorea di ripetizione di somme, quindi, è stata ritenuta infondata per difetto di sufficiente prova dei fatti dedotti a fondamento della spiegata rivendicazione pecuniaria, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA NCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO RISULTA APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI O L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI
Sentenza | Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese | 14.05.2020 | n.56
RIPETIZIONE DI INDEBITO: OCCORRE LA CHIUSURA DEL CONTO
IN CASO CONTRARIO, SI PUÒ PROPORRE SOLO LA MERA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI EVENTUALI NULLITÀ NEGOZIALI
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Pasquale Velleca | 15.05.2023 | n.990
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