ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Guido Sandulli del foro di Avellino
L’esistenza di un importo illegittimamente addebitato e il diritto alla ripetizione dello stesso deve essere supportato da riscontri probatori che gravano in capo al cliente che agisce in giudizio per la ripetizione delle somme.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca, nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 535.
Nella fattispecie in esame una società aveva citato in giudizio la banca per l’accertamento dell’illegittimità delle somme addebitate a titolo di contabilizzazione delle operazioni di valuta con riferimento ad assegni bancari, e a tal fine agiva per la ripetizione di quanto illegittimamente pagato.
Si costituiva in giudizio la banca, deducendo la correttezza e la legittimità del suo operato in ragione dell’applicazione delle condizioni contrattuali, concludendo per la regolarità delle contabilizzazioni delle operazioni per valuta in data di emissione degli assegni.
Il giudice a quo, nel circoscrivere il thema decidendum alla domanda di accertamento dell’applicazione delle valute fittizie contestate alla banca, non rinvenendo alcuna contestazione in ordine alla nullità del contratto di aperture di conto corrente, né all’illegittimità degli interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ha concluso per il rigetto della domanda, sul presupposto che la parte attrice non ha fornito alcuna prova a sostegno del suo diritto limitandosi alla mera contestazione di un fatto.
La pronuncia in oggetto può considerarsi l’ennesima conferma a sostegno della tesi più volte ribadita e ormai consolidata in giurisprudenza sia di merito che di legittimità per cui, in tema di azione di ripetizione dell’indebito bancario è onere del cliente/attore provare in giudizio l’illegittimità dell’importo addebitato essendo insufficiente la mera contestazione.
È su tali presupposti che il Tribunale ha deciso per il rigetto della domanda di ripetizione di indebito, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ad alcuni dei tanti precedenti in materia di indebito bancario pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: la domanda va rigettata in difetto di prova di pagamenti ripetibili
Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott. Marcello Cozzolino, 12-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n.53
RIPETIZIONE INDEBITO: CARENZE PROBATORIE NON COLMABILI CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
A CARICO DELL’ATTORE L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO CONTRATTO E ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Appello di Catanzaro Pres. Rel. dott.ssa Ruberto | 10-11-2015 | n.1453
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 114/2016