La circostanza che l’attività di sorveglianza sull’operato del notaio sia assegnata al Collegio notarile d’appartenenza non rileva ai fini della questione relativa alla legittimazione ad agire, poichè attiene alla fase della raccolta degli elementi lumeggianti la concorrenza della condotta assunta siccome illecita disciplinarmente, fase necessariamente antecedente al promovimento dell’azione disciplinare.
La sentenza in commento (n.6302 del 5 marzo 2020) fa chiarezza in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei notai, facendo una netta distinzione tra l’attività di sorveglianza sull’operato dei professionisti, considerata fase necessariamente antecedente e con finalità “lumeggiante”, come descritta dalla Corte di Cassazione (Pres. Petitti – Rel. Gorjan), e la fase del promovimento dell’azione vera e propria.
Nel caso che occupa, la vicenda riguarda una Notaio, destinataria di un provvedimento disciplinare, alla quale venivano addebitati vari comportamenti deontologicamente sanzionabili, quali aver rogato atti fuori dalla sua sede anche nei giorni assegnati per il lavoro presso la sede territoriale di competenza designata; essersi servita di procacciatori d’affari; aver rogato in modo frettoloso o superficiale in base agli orari inseriti negli atti e la quantità di atti evasi per periodo di tempo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato quanto accertato dal CO. Re. Di., la professionista ha proposto ricorso in Cassazione, sottoponendo al vaglio della Suprema Corte varie censure, tra le quali, in particolare, l’argomentazione relativa alla mancanza di legittimazione ad agire in materia disciplinare nei suoi riguardi del consiglio notarile di Ancona, nel cui circondario territoriale erano state poste in essere le condotte incriminate, ritenendo legittimato solo il Consiglio notarile di appartenenza, quello di Pesaro-Urbino.
In particolare, la notaio ha inteso fondare le sue argomentazioni sulla semantica, propugnando come necessaria una distinzione tra i concetti di “iniziativa” e “promovimento” del procedimento disciplinare, cercando di delegittimare il Consiglio notarile di Ancona al promovimento dell’azione, ritenendo che solo tale distinzione rende armonica la lettura delle norme di cui agli articoli 93 e 153 della legge notarile novellata (L. n. 89 del 1913 novellata ex D.Lgs. n. 249 del 2006).
La Corte ha rigettato l’argomentazione della Notaio in quanto non solo non supportata dalla lettera della legge, ma sconfessata da essa.
Gli Ermellini hanno evidenziato, infatti, come il testo dell’art. 93 ter risulta inserito nella legge notarile dal D.Lgs. n. 249 del 2006, mentre il testo dell’art. 153 fu novellato anche dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del D.L. n. 1 del 2012. Nella suddetta legge di conversione, al fine di rendere omogenea l’iniziativa disciplinare riconosciuta al Procuratore della Repubblica – ampliata anche al PM del locus commissi – venne anche previsto che detta facoltà fosse riconosciuta al Presidente del Collegio notarile del luogo in cui viene commesso l’illecito.
Ne consegue che, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, è positivamente previsto dalla legge che – anche – il Presidente del Collegio notarile competente in relazione al luogo in cui furono poste in essere le condotte illecite (nel caso che occupa il Consiglio notarile di Ancona), sia abilitato al promovimento dell’azione disciplinare avanti il COREDI.
Dunque, non concorre alcuna violazione delle norme citate della legge notarile novellata, posto che risulta positivamente previsto da detto provvedimento legislativo la legittimazione anche – nella specie – del Presidente del Collegio anconetano poichè nel suo distretto vennero commessi gli illeciti contestati alla notaio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno