In tema di impugnazione della rinunzia all’eredità da parte dei creditori, l’azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell’art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex art. 480 c.c.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Amato, con l’ordinanza n. 25347 del 28 agosto 2023, con la quale veniva rigettato il ricorso in quanto l’esercizio dell’azione di impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c., comma 1, era intervenuto in data successiva alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
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