In tema di revocatoria di un atto di cessione di crediti, la produzione in giudizio dell’atto revocando non costituisce presupposto dell’azione ex art. 2901 cc, non occorrendo, per provarne l’esistenza, la produzione del documento che lo contiene, potendo tale prova raggiungersi in altro modo, sicché del tutto idonea a tale scopo deve ritenersi la comunicazione fatta dal creditore cedente ai debitori ceduti e la mancata contestazione dell’avvenuta cessione da parte del cedente.
L’azione prevista dall’art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell’avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell’avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un “atto negoziale”, in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d’inefficacia, rileva anche come “fatto” costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Questo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Guizzi, con l’ordinanza n. 5736 del 24 febbraio 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA: PER IL SUO ACCOGLIMENTO IL CREDITORE DEVE PROVARE EVENTUS DAMNI E SCIENTIA DAMNI
È SUFFICIENTE ANCHE LA VARIAZIONE QUANTITATIVA O SOLTANTO QUALITATIVA DEL PATRIMONIO, COME AD ESEMPIO LA TRASFORMAZIONE DI UN IMMOBILE IN DENARO
Sentenza | Tribunale di Arezzo, Giudice Federico Pani | 29.10.2021 | n.884
LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO GIOVA OPE LEGIS AL CESSIONARIO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 23.06.2022 | n.20315
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