Sono soggetti all’azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c., anche gli atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata, poiché tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l’accordo separativo, che costituisce parte dell’operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, co. 3, c.c. In altri termini l’atto di disposizione, lungi dal non essere revocabile, va riguardato in uno con l’accordo separativo del quale costituisce attuazione, sia per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all’atto dispositivo, sia per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito.
Nel caso di fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, c.c., prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), poiché l’acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, ed è quindi a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Terni, Giudice Alessandro Nastri, con la sentenza n. 180 del 17 febbraio 2020.
Nella vicenda esaminata una Banca conveniva in giudizio dei coniugi per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di disposizione col quale il marito, con verbale di separazione consensuale con la propria moglie, aveva assegnato a quest’ultima la piena proprietà di alcuni immobili, deducendo che tale atto dispositivo le aveva arrecato un grave pregiudizio in quanto il marito risultava aver prestato garanzia fideiussoria in relazione alle obbligazioni di una società e non possedeva altri beni aggredibili.
Si costituivano in giudizio i coniugi eccependo che l’atto di cessione dell’immobile (già adibito a casa coniugale) era avvenuto a titolo oneroso e che lo stesso dovesse in ogni caso considerarsi anteriore rispetto al sorgere del credito.
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato principio in base al quale sono soggetti all’azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c., anche gli atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata, poiché tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l’accordo separativo, che costituisce parte dell’operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, co. 3, c.c. sicché l’atto di disposizione, va riguardato in uno con l’accordo separativo del quale costituisce attuazione, sia per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all’atto dispositivo, sia per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito.
Rilevato che, nella specie, non ci fosse alcun dubbio circa il fatto che l’atto dispositivo fosse stato compiuto in un momento posteriore al sorgere del credito della banca, il Giudice ha altresì sottolineato che nel caso di fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, c.c., prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, poiché l’acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, ed è quindi a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Quanto all’eccepita qualificazione dell’atto dispositivo come atto a titolo oneroso, il Tribunale ha ritenuto smentita tale circostanza sulla base di quanto dichiarato dagli stessi coniugi nel ricorso per la separazione in cui era esplicitato che il trasferimento veniva attuato “a titolo gratuito” e “con finalità solutorio-compensativa”, con la conseguenza che, sul piano dell’elemento soggettivo, ai fini dell’accoglimento della domanda attorea è sufficiente la prova che il marito, al momento del compimento dell’atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni della banca.
In ragione di tali rilievi il Tribunale di Terni ha accolto la domanda della Banca dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti del verbale di separazione consensuale con il quale veniva effettuato il trasferimento dell’immobile e condannato i coniugi in solido al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA: AMMISSIBILE CONTRO VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
VI È L’IMPLICITA CONSAPEVOLEZZA DEL CONIUGE IN ORDINE ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE DEBITORIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Amato – Rel. Di Florio | 19.04.2018 | n.9635
AZIONE REVOCATORIA: GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE OMOLOGATI SONO SUSCETTIBILI DI AZIONE REVOCATORIA
NON È NECESSARIA LA PROVA DELLA CONOSCENZA DEL PREGIUDIZIO DEL TERZO BENEFICIARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Granata | 19.02.2016 | n.353
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