In materia di azione revocatoria, la circostanza che, in ipotesi, l’ammontare del credito erariale non dovesse più consentire l’iscrizione ipotecaria non priva, per ciò solo, l’azione suindicata della sua tipica funzione conservativa.
Sul punto, statuisce il Supremo Collegio, deve ribadirsi che nel codice del 1942 – come si legge nella relazione al Re del Ministro Guardasigilli, § 1182 – l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2902 cod. civ., “giova soltanto al creditore che l’ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato, osservando le forme prescritte dall’art. 602 e segg. del codice di procedura civile”, precisandosi pure che i beni alienati “non rientrano nel patrimonio del debitore, ma la revoca è pronunciata col solo effetto di assoggettarli alle azioni del creditore danneggiato”.
L’effetto di ricostituzione della garanzia patrimoniale, dunque, costituisce una “fictio iuris”, atteso che ciò che si vuole soprattutto assicurare, agendo a norma dell’art. 2901 cod. civ., è la “fruttuosità dell’esecuzione” (circostanza, quest’ultima, cui danno rilievo, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2006, n. 5105, Rv. 588696-01 e Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 1999, n. 2971, Rv. 524689-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 febbraio 1991, n. 1691, Rv. 470965-01), non invece la possibilità di conseguire un’iscrizione ipotecaria.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Guizzi con l’ordinanza n. 26310 del 29 Settembre 2021.
Nella fattispecie in esame, parte convenuta in revocatoria riteneva insussistente l’ eventus damni, atteso che ai sensi della formulazione degli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/73, il concessionario della riscossione poteva procedere all’espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito per cui si procedeva superasse complessivamente l’importo indicato in tale normativa.
Nel respingere il superiore assunto, la Corte di legittimità ha consolidato quel che è la ratio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che l’azione ha come unico fine la fruttuosità dell’esecuzione che verrà poi avviata ex artt. 602 e segg. c.p.c. e non già la possibilità di conseguire un’iscrizione ipotecaria.
Per tali ragioni, gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA: L’AZIONE PUÒ ESSERE ESPERITA ANCHE A TUTELA DI UN CREDITO “EVENTUALE”
È DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE IL DECRETO INGIUNTIVO AD OGGETTO DELLA CONTROVERSIA SIA O MENO DIVENUTO DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 08.07.2020 | n.579
NON OCCORRE IL CONSILIUM FRAUDIS IN QUANTO È SUFFICIENTE IL SOLO EVENTUS DAMNI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA-FONDO PATRIMONIALE: È SUFFICIENTE LA MERA CONSAPEVOLEZZA DI ARRECARE PREGIUDIZIO
ANALISI SUI PRESUPPOSTI DELLA C.D. ACTIO PAULIANA EX ART. 2901 C.C. (CREDITO+EVENTUS DAMNI+SCIENTIA DAMNI)
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 09.10.2018 | n.4641
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