ISSN 2385-1376
Testo massima
L’AZIONE REVOCATORIA HA NATURA PREVENTIVA.
Essa è diretta a tutelare le ragioni creditorie permettendo semplicemente che non sia considerato uscito dal patrimonio del debitore un bene sul quale più facilmente può indirizzarsi l’eventuale azione esecutiva futura.
Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Unico, dott. Claudio Casarano, con sentenza del 05/06/2012, precisando che l’azione in questione non presuppone il rischio concreto di inadempimento ma la sola esistenza di un credito.
Il caso in oggetto vede l’ex moglie agire nei confronti del marito (sul quale incombe l’obbligo del versamento di un assegno mensile, non corrisposto) per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, della vendita dell’unico bene immobile effettuata dall’ex marito nei confronti della sorella gemella dell’ex moglie.
Nel corso del giudizio, l’ex-marito corrispondeva quanto dovuto alla ex-moglie per gli assegni di mantenimento non corrisposti chiedendo per l’effetto il rigetto della domanda mentre l’ex-moglie insisteva nelle sue richieste.
L’aspetto interessante della questione in oggetto si ravvisa dunque nella richiesta di tutela preventiva ex art.2901 cc anche in presenza di una soddisfazione del credito benché nelle more del processo.
Il Giudice, dott. Claudio Casarano, ha accolto la domanda attorea correttamente affermando che, l’avvenuto pagamento del debito non esclude la permanenza dell’interesse all’accoglimento della domanda ex art.2901 cc tutte le volte in cui un credito permane (consistente, nel caso di specie, nel debito futuro rappresentato dagli assegni mensili a scadere).
Invero, uniformandosi all’interpretazione corrente in giurisprudenza anche un credito litigioso o eventuale può essere sorretto dalla tutela in parola.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. anno 2008 Affari Civili Contenziosi promossa da:
TIZIA (EX MOGLIE), domiciliata presso il suo difensore
., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione;
CONTRO
CAIO (EX MARITO) e SEMPRONIA (SORELLA DI TIZIA) domiciliati presso lo studio degli avv.ti
, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
OGGETTO: “Revocatoria ex art. 2901 c.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La sig.ra TIZIA affermava che per effetto di separazione consensuale intervenuta con il marito sig. CAIO ed omologata con decisione del 16-07-2004, veniva imposto a quest’ultimo l’obbligo di versarle la somma di euro 150,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Lamentava l’istante che il marito non versava più l’assegno dal 14-07-2006 ed aveva finito con l’accumulare un debito complessivo di euro 3.404,65.
Invano l’attrice aveva intimato al marito il pagamento della predetta somma.
Pure vana si era rivelata l’azione esecutiva intrapresa, dal momento che l’unico immobile di proprietà del debitore era stato venduto alla sua convivente, peraltro sorella gemella dell’attrice.
La trascrizione della vendita aveva preceduto di qualche giorno quella del pignoramento immobiliare.
Diveniva quindi inevitabile l’esperimento dell’azione revocatoria ex art.2901 cc.
LA DIFESA DEI CONVENUTI ED IL PROCESSO
Il sig. CAIO si difendeva affermando di aver pagato l’intero debito e di corrispondere regolarmente l’assegno mensile di mantenimento; chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Il giudice sulla scorta di siffatta dichiarazione fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
L’attrice insisteva invece nell’accoglimento della domanda, sebbene fosse seguito l’adempimento – peraltro, ricordava, avvenuto solo a seguito della proposizione della domanda ex art.2901 cc – dal momento che l’ex marito doveva pur sempre corrispondere euro 150,00 mensili.
All’udienza del 01-02-2012 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
LA NATURA PREVENTIVA DELL’AZIONE REVOCATORIA E L’ESISTENZA DI UN CREDITO PUR SE FUTURO
Sulle prime verrebbe fatto di condividere la tesi convenuta secondo la quale una volta seguito il pagamento del debito accumulatosi per due anni come sottolineato in citazione ed essendoci stato nel corso del processo un regolare e costante pagamento dell’assegno di mantenimento, non vi sarebbe più spazio per l’accoglimento della domanda.
Non considera però la difesa convenuta che l’azione revocatoria non presuppone la lesione ad un bene della vita o un pregiudizio attuale( il “debito”), ma ha natura preventiva.
In altri termini essa mira a tutelare le ragioni creditorie permettendo semplicemente che non sia considerato uscito dal patrimonio del debitore un bene sul quale più facilmente può indirizzarsi l’eventuale azione esecutiva futura.
Di per sé allora l’avvenuto pagamento del debito non esclude la permanenza dell’interesse all’accoglimento della domanda ex art.2901 cc se, come nel caso in esame, un credito permane.
Ed il credito nel caso in esame è rappresentato non da quello pregresso evidentemente o da quello onorato regolarmente nel corso del processo, ma da quello futuro rappresentato dagli assegni mensili a scadere.
L’azione poi non presuppone il rischio concreto di inadempimento ma la sola esistenza di un credito.
Anzi secondo l’interpretazione corrente in giurisprudenza anche un credito litigioso o eventuale può essere sorretto dalla tutela in parola; a maggior ragione la tutela deve allora riconoscersi quando come nel caso in esame un credito sia certo.
Né poi può dirsi così astratto il rischio di un futuro inadempimento da parte dell’ex marito dell’attrice se si considera che non adempiva per due anni e pagava solo dopo la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
GLI ALTRI PRESUPPOSTI DELL’AZIONE EX ART. 2901 C.C.: L’EVENTUS DAMNI ED IL CONSILIUM FRAUDIS
Ovviamente devono ricorrere gli altri presupposti della domanda non essendo di certo sufficiente l’esistenza di un credito, per il quale ora, come sostenuto dalla difesa convenuta, segue il pagamento regolare alle scadenze mensili.
Rileva in primo luogo l’eventus damni.
Non vi possono essere dubbi sulla sua ricorrenza se si considera che il debitore alienava il suo unico bene immobile alla convivente proprio dopo la notifica dell’atto di precetto con il quale veniva richiesto il pagamento delle mensilità di mantenimento per due anni: il precetto veniva notificato in data 21-02-2008, la compravendita data 3-03-2008.
Né vi possono essere dubbi sulla ricorrenza del consilium fraudis se si considera che l’avente causa era la convivente dell’ex marito dell’attrice e sua sorella gemella e in tale sua duplice eloquente veste doveva necessariamente sapere sia dell’esistenza del credito maturato dall’attrice sia del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie dell’attrice.
Del resto i presupposti dell’azione non risultavano contestati se si considera che nella comparsa di costituzione e risposta la difesa s’incentrava esclusivamente sulla circostanza dell’avvenuto pagamento del debito e sulla regolarità del pagamento degli assegni mensili.
LE SPESE
Le spese sopportate dall’attrice seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’effettiva attività svolta; ma la liquidazione deve avvenire a favore dello Stato essendo stata l’attrice ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
PTM
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato dalla sig.ra TIZIA (ex-moglie) nei confronti dei sig.ri CAIO (ex-marito) e SEMPRONIA (sorella gemella di TIZIA), rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara l’inefficacia nei confronti dell’attrice dell’atto per notar
, con il quale
.vendeva alla sig.ra SEMPRONIA l’immobile ubicato nel Comune di Taranto, alla via
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sopportate dall’attrice, che si liquidano in euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva Cap e 12,50% forfetario;
Dispone ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 148/2012