ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche se proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria“.
“Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario per il creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata“.
Sono questi i principi sanciti dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica in persona del dott. Gianfranco Coccioli, con sentenza n. 2199 del 3 dicembre 2012, con la quale è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda promossa da una Banca nei confronti dei coniugi che, successivamente al sorgere del loro credito, avevano conferito tutti i propri beni immobili in fondo patrimoniale.
La Banca chiedeva in via principale la declaratoria di simulazione e in subordine la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto dispositivo, il quale era stato effettuato con il preciso scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia di cui all’art. 2740 c.c..
Costituendosi i coniugi chiedevano la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi il medesimo Tribunale ed avente per oggetto la domanda dagli stessi proposta nei confronti della banca attrice per ottenere il riconoscimento dell’inesistenza dell’esposizione bancaria dedotta.
Ebbene, il Tribunale, aderendo ad un orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. 2009/5359, 2001/12678, 96/1050), ha ritenuto che “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario per il creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata”.
Precisando viepiù come il credito possa essere anche incerto in quanto oggetto di controversia giudiziaria.
Entrando nel merito della controversia il Tribunale ha osservato che “il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche se proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria”
In particolare, precisa il Tribunale che, avendo l’actio pauliana la funzione di ricostruire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Nel caso de quo il giudice ha ritenuto che sussistessero sia l’eventus damni che il consilium fraudis, atteso che il fondo patrimoniale era stato costituito dai coniugi successivamente all’assunzione del debito e pertanto v’era negli stessi la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore; inoltre, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Precisa inoltre l’adito Giudicante che il carattere pregiudiziale dell’atto risulta evidente in quanto, sottraendo i beni alla garanzia generica ex art.2740 cc veniva messa a rischio l’infruttuosità delle azioni esecutive a protezione dei crediti tanto più che l’art.170 cc testualmente recita: “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni di famiglia”
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritenendo assorbita “la domanda di simulazione“, pur proposta con priorità logico/giuridica ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nel quale i convenuti avevano fatto confluire tutti i loro beni immobili con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 327/2012