ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Avv. Emilia Francesca Arturi del foro di Cosenza
Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie.
Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Granata, con la sentenza n. 353 del 19.02.2016.
Nel caso di specie, due istituti di credito agivano, ex art. 2901 c.c. (con separati giudizi poi riuniti), nei confronti di una stessa debitrice al fine di far dichiarare l’inefficacia dell’accordo di separazione consensuale, omologato e trascritto, relativamente a determinati beni immobili che con detto atto venivano trasferiti in favore della figlia minore della debitrice.
A fondamento delle proprie difese, entrambe le banche asserivano che con detta operazione la comune debitrice aveva consapevolmente pregiudicato le rispettive ragioni creditorie.
Si costituiva in giudizio la convenuta, oltre che il di lei coniuge e il curatore speciale della minore, eccependo l’inammissibilità dell’azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria.
Il Tribunale, nell’accogliere le domande di parte attrice, ha ribadito un principio oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità ovverosia quello di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell’atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2657 c.c.
Infatti, nel caso di cui si discute, l’accordo di separazione ha prodotto l’immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore.
A seguito di un magistrale excursus giurisprudenziale di legittimità che conferma quanto suesposto, il Giudice di merito rilevava che nel caso in disamina sussistevano sia il requisito oggettivo dell’eventus damni, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente per concedere la revocatoria ai sensi dell’art.2901 c.c..
Invero, ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo, il Giudice rilevava che dagli atti di causa risultava che i crediti vantati da entrambe le parti attrici erano da considerarsi sorti in data anteriore all’atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturenti dell’obbligazione di pagamento.
Con riferimento, invece, all’esistenza dell’elemento soggettivo, il Tribunale osservava che lo stesso sussisteva in re ipsa tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria della convenuta. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999) oltre alla circostanza che dall’atto di disposizione compiuto, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria che sussista l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza ovverosia l’agevole conoscibilità, da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che in concreto viene arrecato alle ragioni del creditore.
A nulla rileva, inoltre, l’eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha inteso considerare l’atto di disposizione in oggetto quale adempimento dell’obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice debitrice e ciò perché la detta attribuzione patrimoniale in favore della minore rappresenta non già un atto con funzione solutoria-compensativa bensì un atto a titolo gratuito ed in quanto tale non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell’atto medesimo.
Concludendo, il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, posto in essere nell’ambito della complessiva regolamentazione dell’accordo di separazione tra coniugi, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l’avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione. Gli stessi principi sono applicabili anche alla revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglieva la domanda delle attrici dichiarando l’inefficacia dell’accordo di separazione consensuale nella parte avente ad oggetto il trasferimento di determinati beni immobili e condannando i genitori-debitori-convenuti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in rivista:
LA CESSIONE IN ESECUZIONE DEI PATTI STIPULATI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI È REVOCABILE EX ART.2901 CC
SOLO IL DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA CONIUGALE È INALIENABILE
Sentenza Tribunale di Napoli, seconda sezione, dott. Ciro Caccaviello 30-10-2013 n. 11971
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-cessione-in-esecuzione-dei-patti-stipulati-in-sede-di-separazione-personale-dei-coniugi-e-revocabile-ex-art-2901-cc.html
REVOCABILI ACCORDI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE
L’OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE NON È OSTATIVA ALL’AZIONE REVOCATORIA
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 12-04-2006 n.8516
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocabili-accordi-patrimoniali-tra-i-coniugi-in-sede-di-separazione.html
Testo del provvedimento
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